Patrocinio a spese dello Stato: convivenza di fatto e revoca (Cass. pen. Sez. IV n. 12260 del 28.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di patrocinio a spese dello Stato, il termine “familiare” non si riferisce soltanto a chi è legato all’istante da vincoli di consanguineità o giuridici, ma anche a coloro che convivono e contribuiscono al ménage familiare. L’interpretazione è costituzionalmente orientata, in coerenza con i principi di solidarietà e di partecipazione di ogni cittadino alla spesa comune. Il giudice deve valutare la situazione di fatto della convivenza, il cui primo elemento di riferimento è lo stato di famiglia. Tuttavia la prova della convivenza non può scaturire dalle sole risultanze anagrafiche: essa va tratta da ogni accertata evenienza fattuale che dia contezza del rapporto, tenendo fuori dalla portata della norma la mera coabitazione temporanea e transitoria. Nel giudizio di legittimità avverso il provvedimento che decide sull’opposizione, il ricorso è ammesso solo per violazione di legge: è deducibile la motivazione apparente, non l’illogicità manifesta.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Presidente del Tribunale di Salerno ha respinto l’opposizione al decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il decreto era stato emesso sul presupposto che, secondo le informazioni assunte dalla Guardia di Finanza, il reddito complessivo del nucleo familiare risultava superiore alla soglia legale di accesso al beneficio.

Nel ricorso si censura la valorizzazione del certificato di stato di famiglia, dal quale emergeva la convivenza presso il medesimo indirizzo di più soggetti adulti, estranei a vincoli familiari o affettivi, accomunati solo dalla condivisione dell’alloggio e delle relative spese. Si contesta, inoltre, il regolamento delle spese operato dal giudice secondo i criteri degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa processuale secondo cui, in questa materia, il ricorso per cassazione è consentito soltanto per violazione di legge, ex artt. 99 e 113 d.P.R. n. 115/2002. Richiamando le Sezioni Unite n. 2 del 28.01.2004, Ferrazzi, si precisa che nel concetto di violazione di legge rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione apparente, mentre l’illogicità manifesta è denunciabile solo con lo specifico motivo di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. È deducibile invece la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che impone l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sezioni Unite n. 25080 del 28.05.2003, Pellegrino).

Sul piano sostanziale, la Corte sottolinea che il termine usato dalla legge è quello di “familiare” o “componente della famiglia”, espressione di specifica pregnanza: il legislatore ha inteso tener conto della capacità economico-finanziaria di tutti coloro che, per legami giuridici o di fatto, concorrono a formare il reddito familiare. Non sarebbe conforme ai principi costituzionali gravare i contribuenti del costo della difesa di chi può fruire dell’apporto economico dei componenti del nucleo, ancorché il suo reddito personale gli consentirebbe l’accesso al beneficio.

Ne deriva un’interpretazione costituzionalmente orientata, che riferisce il termine “familiare” anche a chi convive e contribuisce al ménage. Ciò che rileva è la situazione di fatto della convivenza, il cui primo elemento sono le risultanze anagrafiche. Tuttavia la prova non può scaturire dalle sole risultanze anagrafiche, ma da ogni evenienza fattuale che dia contezza del rapporto. Il concetto di convivenza esclude così la coabitazione temporanea e transitoria.

Nel caso concreto la Corte ravvisa plurimi elementi della stabilità della convivenza: la comune iscrizione nello stato di famiglia, l’omonimia di tre dei cinque soggetti, l’indicazione di uno di essi come zio dello stesso richiedente e la pacifica partecipazione al pagamento della quota di locazione e delle spese condominiali, a riprova dell’apporto economico dei componenti. Davanti a tali risultanze, era onere dell’opponente provare la mera apparenza della convivenza. Le argomentazioni del provvedimento impugnato non risultano apparenti o mancanti: il motivo è rigettato. Il secondo motivo è inammissibile per mancanza di interesse, poiché l’opposizione è stata respinta e non si ravvisa ragione di ricorso avverso la favorevole compensazione delle spese. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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