Carenza di interesse sopravvenuta e nessuna condanna alle spese (Cass. pen. Sez. VI n. 35649 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, l’interesse ad impugnare, richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione dell’impugnazione, deve sussistere nel momento genetico della proposizione del gravame e persistere fino alla decisione. La sopravvenuta sostituzione della misura cautelare, autonomamente disposta dal giudice, fa venir meno l’interesse e rende il ricorso inammissibile. In tale ipotesi, quando la causa della sopravvenuta carenza di interesse non è imputabile al ricorrente, non si applica alcuna conseguenza sfavorevole in materia di spese: il Collegio esclude la condanna al pagamento delle spese processuali e l’irrogazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto a custodia cautelare in carcere, proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato la misura. Dopo l’introduzione del ricorso, in data 9 giugno 2026, il Giudice per le indagini preliminari accoglieva una nuova richiesta ex art. 299 cod. proc. pen., sostituendo la custodia in carcere con gli arresti domiciliari.
Il difensore comunicava tale sopravvenienza alla Corte, ponendo così la questione della permanenza dell’interesse a coltivare l’impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che, con la sopravvenuta sostituzione della misura, autonomamente disposta dal Giudice per le indagini preliminari, la finalità perseguita con il ricorso ha trovato concreta attuazione. È dunque venuto meno l’interesse a impugnare, che deve sorreggere il gravame nel momento genetico della proposizione e persistere nella fase della decisione.
Il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 6624 del 27/10/2011, secondo cui la nozione di interesse ad impugnare non si fonda sulla soccombenza in senso proprio, tipica delle impugnazioni civili, ma va individuata in una prospettiva utilitaristica: nella finalità di rimuovere una situazione di svantaggio processuale e nel conseguimento di una decisione più vantaggiosa, logicamente coerente con il sistema normativo.
La Corte prende atto di un indirizzo minoritario (Sez. 2 n. 36035 del 09/10/2025; Sez. 5 n. 39521 del 4/7/2018; Sez. 5 n. 23636 del 21/3/2018) che, in ipotesi di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse dipesa da causa non imputabile al ricorrente, ammette la condanna alle sole spese processuali, escludendo la sanzione in favore della Cassa delle ammende, non ravvisabile la colpa in concreto.
Il Collegio ritiene invece di dare continuità all’orientamento che, nel solco delle Sezioni Unite, esclude ogni condanna: non solo la sanzione pecuniaria, ma anche il pagamento delle spese processuali. Trattandosi di inammissibilità peculiare, che prescinde da profili di colpa e di soccombenza, il rinunciante deve essere sollevato da ogni conseguenza sfavorevole inerente al regolamento delle spese. Il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza di interesse, con trasmissione degli atti alla Cancelleria.
Nota della Redazione
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