Presunzioni cautelari e confessione nel favoreggiamento reale aggravato (Cass. pen. Sez. 2 n. 3853 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Per il delitto di favoreggiamento reale aggravato dalla finalità di agevolare l’attività di un sodalizio di tipo mafioso, ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., opera la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere prevista dall’art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen. Tale presunzione, in quanto speciale, prevale sulla regola generale di cui all’art. 274 cod. proc. pen. e può essere superata solo in presenza di elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, non essendo sufficiente la mera allegazione del tempo trascorso. La confessione dell’indagato non costituisce di per sé elemento idoneo a superare la presunzione, ove il giudice ne abbia logicamente valorizzato la portata limitata alle sole circostanze già emerse dalle indagini.
Il Fatto
Il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimento della richiesta di riesame, aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari nei confronti di un indagato, gravemente indiziato del delitto di favoreggiamento reale aggravato dall’aver agevolato l’attività di un clan camorristico, per avere ricevuto e custodito somme di denaro provento di reato, allo scopo di evitarne il sequestro.
Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo che il Tribunale avrebbe illegittimamente valorizzato elementi relativi a un coinvolgimento nelle attività di riciclaggio del clan, già esclusi dal G.i.p. con statuizione coperta da giudicato cautelare, e omesso di considerare l’efficacia della confessione resa ai fini del superamento delle presunzioni cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, rammentando che per il reato di favoreggiamento reale aggravato dall’agevolazione mafiosa opera la doppia presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., superabile solo quando emerga che l’indagato abbia stabilmente reciso i legami con l’organizzazione criminale.
Il Collegio ha ritenuto logica e corretta la valorizzazione, da parte del Tribunale, delle specifiche modalità della condotta, caratterizzata da ripetute consegne di ingenti somme di denaro, qualificanti l’indagato come persona di fiducia del clan, nonché dei suoi stretti legami con il sodalizio, ancorché non tradottisi in una partecipazione associativa.
Quanto alla confessione, la Corte ha escluso vizi logici nella motivazione del Tribunale che ne aveva circoscritto la portata alle sole circostanze emerse dalle indagini, senza attribuire all’indagato, in violazione del cosiddetto giudicato cautelare, la responsabilità per la condotta di riciclaggio già esclusa. La mera conoscenza delle modalità di occultamento dei proventi non integra un contributo concorsuale nel delitto di riciclaggio, ma può legittimamente fondare il giudizio di perdurante affidabilità dell’indagato per il clan.
In riferimento al profilo della cosiddetta utilità della misura, la Corte ha infine ribadito che la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione esime il giudice dal motivare sulla prognosi favorevole relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena, essendo tale beneficio correlato a una previsione positiva sulla condotta futura del condannato. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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