Rinuncia all’appello del P.M. solo se espressa, non desumibile dalle conclusioni (Cass. pen. Sez. I n. 22297 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’impugnazione è atto abdicativo di carattere formale, che non ammette equipollenti ed è disciplinata, quanto a legittimazione, modalità di presentazione e termini, dall’art. 589 cod. proc. pen., con rinvio agli artt. 581 e 582 cod. proc. pen. Essa deve essere espressa in modo chiaro e inequivoco e non può desumersi dalle sole richieste conclusive formulate nell’udienza di appello. Non integra rinuncia la conclusione con cui il pubblico ministero chieda la conferma della sentenza di primo grado che il suo Ufficio aveva impugnato. Parimenti, in tema di misure di prevenzione, il detenuto agli arresti domiciliari deve garantire l’efficienza degli strumenti di controllo, sicché la mancata risposta al citofono consente di desumere la trasgressione della misura.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa con rito abbreviato dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trani, confermava la condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. In accoglimento dell’appello del Procuratore Generale, riconosceva l’equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., rideterminando la pena in mesi otto di reclusione.
Il condannato ricorreva per cassazione, deducendo la motivazione apparente o contraddittoria e l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 99, 62-bis, 81 e 133 cod. pen. Lamentava, tra l’altro, che la Corte territoriale avesse riformato la sentenza in peius nonostante le conclusioni del Procuratore Generale, che non avrebbe insistito nell’appello.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte premette che la rinuncia all’impugnazione costituisce atto abdicativo formale, che non ammette equipollenti e richiede una manifestazione di volontà chiara e inequivoca, non desumibile dal solo tenore delle richieste conclusive formulate in udienza. Il Collegio richiama un consolidato indirizzo sul punto, citando Sez. 6 n. 35267 del 22.06.2021, Sez. 2 n. 23404 del 09.02.2017 e Sez. 6 n. 17308 del 30.01.2024: non danno luogo a rinuncia le conclusioni con cui il pubblico ministero chieda la conferma della condanna di primo grado, già impugnata dal suo Ufficio in relazione alla quantificazione della pena.
Nel caso concreto, il Procuratore Generale aveva concluso per la conferma della sentenza impugnata, ma dagli atti non emergeva alcuna espressa volontà di rinunciare all’appello ai sensi degli artt. 581 e 582 cod. proc. pen.
Quanto alla mancanza di prova del funzionamento del citofono, il motivo è privo di specificità. La Corte richiama Sez. 1 n. 26428 del 29.04.2025 e Sez. 6 n. 19259 del 27.03.2014: il soggetto agli arresti domiciliari deve adottare ogni cautela affinché gli strumenti di controllo siano sempre efficienti, essendo la sua posizione equiparata a quella di chi si trova in carcere. La violazione dell’obbligo può dunque desumersi dalla mancata risposta al citofono durante un controllo, per un rilevante lasso temporale e con modalità insistenti.
Il motivo sulla recidiva è manifestamente infondato: la Corte territoriale ha dedicato un’intera pagina alla motivazione, richiamando Sez. Un. n. 35738 del 27.05.2010, secondo cui il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione sia sintomo di riprovevolezza e pericolosità, valutando natura dei reati, devianza, condotte, distanza temporale e omogeneità. Il ricorrente non si è confrontato con tali elementi.
Inammissibili sono i motivi sull’omessa valutazione della collaborazione ai fini della dosimetria e sull’errore di calcolo, superato dalla Corte d’appello mediante il giudizio di equivalenza. Quanto alla continuazione, non sussiste contraddittorietà: la recidiva presuppone un aumento di pericolosità che non coincide con l’identità del disegno criminoso. All’inammissibilità segue la condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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