Prova scientifica e giudizio causale ex post: no al travisamento (Cass. pen. Sez. IV n. 39737 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di contraddittorietà della motivazione deve essere interno al percorso giustificativo della decisione impugnata e non può avere come termine di raffronto le argomentazioni della sentenza di primo grado, ancorché richiamate, quando il giudice di appello abbia fondato la decisione su un compendio istruttorio arricchito da perizia. Non è censurabile in sede di legittimità la decisione che, facendo proprie le conclusioni scientifiche del perito, fornisca congrua ragione della scelta e si soffermi sulla tesi disattesa. Il vizio di motivazione in tema di prova scientifica sussiste solo se le conclusioni del consulente di parte dimostrino la fallacia di quelle recepite dal giudice; non basta prospettare la plausibilità di una tesi alternativa. Il giudizio causale ex post è inevitabilmente ipotetico e il concorso di cause non esclude la responsabilità di chi ha posto una sola delle cause dell’evento.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Arezzo, all’esito di rito abbreviato condizionato all’acquisizione di una consulenza tecnica di parte, nei confronti dell’imputato per il delitto di omicidio stradale di cui all’art. 589 bis, commi 1 e 5, nn. 1), 2), 3) e 7), cod. pen., commesso in orario notturno su una strada extraurbana.
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, il veicolo condotto dall’imputato, dopo aver iniziato un sorpasso seriale in presenza di doppia linea continua di mezzeria e in prossimità di una curva, non era rientrato nella corsia di pertinenza; il conducente del veicolo proveniente in senso opposto, avvistata tardivamente la manovra, perdeva il controllo del mezzo e invadeva la corsia opposta, scontrandosi con altro veicolo. Il ricorrente ha censurato la sentenza per contraddittorietà e travisamento della prova, per l’adesione all’elaborato peritale e per la mancata configurazione del nesso causale esclusivo in capo alla vittima.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una precisazione metodologica: le due sentenze di merito, pur pervenute al medesimo esito, non integrano una doppia conforme affermazione di responsabilità, poiché il giudice di appello ha ritenuto necessario accertare la dinamica del sinistro mediante perizia. Il sindacato va quindi concentrato sulla motivazione di secondo grado, fondata su un compendio istruttorio arricchito.
Sul primo motivo, il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5 n. 19318 del 2021) secondo cui il vizio di contraddittorietà ricorre quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche su uno stesso fatto o vi sia disarmonia tra motivazione e dispositivo. Esso non può però avere come termine di raffronto le argomentazioni di primo grado: la Corte territoriale, disponendo la perizia, ha raggiunto le medesime conclusioni attraverso un percorso autonomo, di per sé non contraddittorio.
Quanto al dedotto travisamento delle dichiarazioni del passeggero del veicolo tamponato, i giudici di merito hanno contestualizzato le sommarie informazioni e ne hanno chiarito il senso letterale, spiegando che l’espressione usata indicava la marcia contromano. Non spetta alla Cassazione valutare l’attendibilità del teste né sostituire l’interpretazione della prova con quella proposta dalla difesa, quando il ragionamento del giudice di merito non presenti vizi logici.
Sul secondo motivo, la Corte ricorda il principio per cui non è censurabile la decisione che fa proprie le conclusioni scientifiche del perito e motiva la scelta tra tesi contrapposte, senza che l’omesso esame critico di ogni deduzione difensiva integri vizio di motivazione (Sez. 2 n. 49742 del 2023). Il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ricorre solo se il consulente di parte dimostra la fallacia delle conclusioni recepite; nella specie il contributo difensivo era esso stesso probabilistico e più argomentativo che tecnico. Il dato tecnico ricostruito a posteriori non richiede certezza assoluta: il giudizio causale è ipotetico e il convincimento si fonda anche su prove logiche e filmati.
Sul terzo motivo, la Corte rileva che la condotta dell’imputato è stata correttamente qualificata come concausa dell’evento ai sensi dell’art. 41 cod. pen.; per configurare la causa sopravvenuta da sola sufficiente il giudice avrebbe dovuto accertare l’insussistenza di una condotta colposa idonea a condizionare la guida della vittima, accertamento non compiuto. Il quarto motivo è manifestamente infondato, poiché muove dal presupposto, privo di riscontro, che il pannello di continuazione si trovasse solo a valle dell’intersezione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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