Inammissibile il ricorso che non allega il decreto di convalida (Cass. pen. Sez. II n. 35670 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro operato d’iniziativa dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 354 cod. proc. pen., il ricorrente che deduca l’inefficacia del vincolo per omessa convalida ex art. 355 cod. proc. pen. e censuri il rigetto dell’opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen. ha l’onere di indicare e produrre il decreto di convalida, rappresentandone il contenuto rilevante. La Corte di cassazione, pur legittimata ad accedere direttamente agli atti in presenza della denuncia di un error in procedendo, non può essere onerata di una ricerca esplorativa. Il difetto di allegazione impedisce di stabilire quale fosse il rimedio esperibile e se il giudice dell’opposizione fosse competente a decidere, con conseguente inammissibilità del ricorso per difetto di specificità.
Il Fatto
Nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita d’iniziativa e con procedura d’urgenza, la polizia giudiziaria sottoponeva a sequestro tre dispositivi, tra cui un iPhone 16 Pro in uso al ricorrente. La difesa chiedeva la restituzione del dispositivo e delle copie forensi estratte dal suo contenuto, deducendo che il sequestro non era mai stato convalidato ai sensi dell’art. 355 cod. proc. pen., con conseguente sopravvenuta inefficacia del vincolo.
Il Pubblico Ministero rigettava l’istanza con due decreti. Proposta opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Mantova, con l’ordinanza impugnata, ordinava il dissequestro e la restituzione dei tre dispositivi, ma rigettava l’istanza quanto alle copie forensi già estratte. Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che l’unico motivo, pur rubricato come violazione degli artt. 125, 263 e 355 cod. proc. pen., si fonda su una premessa ambigua e difetta del requisito della specificità. Il ricorrente afferma in apertura che il sequestro non sarebbe mai stato convalidato, ma poi dà atto dell’esistenza di un decreto di convalida, riferito però a beni diversi da quelli di cui si chiede la restituzione.
Non è dunque dedotta l’inesistenza di ogni convalida, ma la sua mancata corrispondenza, quanto all’oggetto, con i beni dai quali era stata estratta la copia forense. Così prospettata, la doglianza è priva di specificità: il ricorrente non indica a quali beni si riferisse il decreto di convalida, né lo trascrive o lo allega. Il decreto non figura tra gli atti allegati al ricorso, che comprendono soltanto l’ordinanza impugnata, l’atto di opposizione, i decreti di rigetto e il verbale di sequestro.
La Corte sottolinea le conseguenze di tale lacuna. Se la convalida avesse riguardato il dispositivo da cui le copie sono state estratte, la doglianza si risolverebbe in una contestazione della legittimità del vincolo genetico, riservata al Tribunale del riesame secondo i principi già richiamati dal giudice dell’opposizione. Se invece per i beni in questione la convalida mancasse del tutto, il sequestro sarebbe inefficace e l’interessato dovrebbe chiederne la restituzione al Pubblico Ministero e, in caso di diniego, proporre opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen., unico rimedio esperibile.
La mancanza di indicazioni sui beni cui la convalida si riferiva e la mancata allegazione della stessa impediscono alla Corte di stabilire in quale delle due ipotesi ci si trovi e, quindi, di verificare se il giudice dell’opposizione abbia errato nel ritenere di non poter decidere. La Corte precisa che, pur essendo legittimata ad accedere direttamente agli atti in presenza della denuncia di un error in procedendo, non può essere onerata di una ricerca esplorativa, gravando sul ricorrente l’onere di indicare e produrre gli atti su cui la censura si fonda. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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