Peculato e possesso qualificato: impossessamento mediante interposizione commerciale (Cass. pen. Sez. II n. 35668 del 08.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione d’ufficio o di servizio non è solo quello rientrante nella specifica competenza funzionale dell’agente, ma anche quello derivante da prassi e consuetudini, pur irrituali, invalse nell’ufficio, che consentano al soggetto di ingerirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità materiale del bene, trovando nella funzione o nel servizio l’occasione del suo verificarsi. Non sono indefettibili, ai fini della qualifica pubblicistica e del possesso ex art. 314 cod. pen., la titolarità di poteri certificativi o la disponibilità diretta dei conti dell’ente: è sufficiente la relazione funzionale diretta con il bene pubblico, integrata dall’incarico di responsabile dei mandati di pagamento. Il discrimine con la truffa aggravata risiede nella relazione tra possesso e condotta fraudolenta: ricorre il peculato quando l’agente, già nella disponibilità del bene per ragione dell’ufficio, se ne appropria, eventualmente mediante artifici diretti a mascherare l’appropriazione; ricorre la truffa quando l’agente, privo del possesso, se lo procura inducendo in errore chi ne ha la disponibilità.

Il Fatto

La vicenda riguarda un funzionario amministrativo-contabile di una società incaricata di un pubblico servizio, addetto ai mandati di pagamento dei fornitori. Gli si contesta di essersi appropriato della differenza tra il prezzo di acquisto e quello di rivendita di un prodotto chimico destinato alla pulizia del manto stradale, mediante l’interposizione di una società a lui riconducibile nella catena di fornitura. Il prodotto era poi rivenduto all’ente a prezzo maggiorato, con emissione personale dei relativi mandati di pagamento.

Condannato in primo grado per peculato, l’imputato vedeva confermata la responsabilità in appello, con rideterminazione della pena. La Cassazione annullava con rinvio per vizio di motivazione, rilevando l’assenza di un accertamento concreto sulle mansioni svolte. Il giudice del rinvio confermava la condanna, valorizzando l’ordine di servizio, le intercettazioni e le modalità organizzative della fornitura. Il ricorrente impugna nuovamente per legittimità.

La Motivazione della Corte

Preliminarmente, la Corte respinge l’istanza di rinvio presentata dal difensore aderente all’astensione collettiva. Nel giudizio di cassazione celebrato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen., in assenza di tempestiva richiesta di discussione orale, l’istanza è priva di effetti, non avendo l’istante diritto di partecipare all’udienza camerale.

Nel merito, la Corte ricostruisce la portata del vincolo derivante dall’annullamento con rinvio. In caso di annullamento per violazione di legge, il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato; in caso di annullamento per vizio di motivazione, può procedere a un nuovo esame del compendio probatorio, con il solo limite di non ripetere i vizi censurati. Nel caso di specie, la sentenza rescindente aveva annullato per motivazione, sicché il giudice del rinvio era tenuto a un esame più approfondito: accertamento puntuale che la Corte ritiene effettivamente compiuto.

Quanto al possesso qualificato, la Corte richiama l’indirizzo secondo cui rileva anche l’ingerenza di fatto derivante da prassi invalse nell’ufficio. L’imputato era specificamente addetto ai mandati di pagamento e li emetteva personalmente, compresi quelli relativi alla fornitura contestata: tale dato integra la relazione funzionale diretta con il bene pubblico, a prescindere dalla titolarità di poteri certificativi o dalla disponibilità dei conti dell’ente.

Sul discrimine con la truffa, la Corte individua il criterio distintivo nella relazione tra possesso e condotta fraudolenta e lo applica al caso concreto. Il fatto contestato individua il momento appropriativo non nella rivendita tra privati, bensì nell’emissione personale dei mandati di pagamento. Manca, inoltre, il dualismo strutturale tra soggetto raggirante e soggetto raggirato: entrambe le figure si identificano con l’imputato, che ha determinato sia l’ammontare maggiorato del corrispettivo sia la relativa erogazione. L’intestazione formale del mandato a un terzo è mero strumento dell’interposizione, non elemento idoneo a escludere l’appropriazione.

La Corte disattende quindi la diversa conclusione del Procuratore generale, che aveva chiesto l’annullamento per riqualificazione in truffa aggravata ai danni di ente pubblico. Esclude altresì la riconducibilità al traffico di influenze illecite, che presuppone mediazione verso un terzo investito di funzione pubblica, e conferma il diniego dell’attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen., nonché la congruità del trattamento sanzionatorio. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese, alla somma in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *