Ricettazione di più beni e continuazione: la contestualità non esclude il concorso (Cass. pen. Sez. II n. 35665 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricettazione, la condotta di chi riceve una pluralità di beni, ciascuno dotato di autonoma provenienza delittuosa, realizza una pluralità di eventi giuridici e dunque di reati, che non può essere esclusa per il solo fatto che i beni siano stati ricevuti nel medesimo contesto temporale e dalla stessa persona. I vari reati di ricettazione possono essere unificati dal vincolo della continuazione quando siano stati programmati come un tutto unico, a nulla rilevando il momento di consumazione dei rispettivi reati presupposti. Ai fini della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, la valutazione non si circoscrive al valore economico intrinseco della cosa, ma si estende al complesso dei danni oggettivamente cagionati alla persona offesa, compreso il valore, non determinabile a priori, connesso alla potenziale utilizzabilità di strumenti di pagamento, assegni in bianco e documenti.
Il Fatto
La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 30 gennaio 2026, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha confermato nel resto la sentenza del Tribunale di Lecce del 13 aprile 2022, riducendo la pena a un anno e sei mesi di reclusione ed euro 400 di multa nei confronti dell’imputato per il delitto di cui all’art. 648 cod. pen.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81, secondo comma, e 648 cod. pen., per avere la Corte territoriale applicato l’aumento di pena per la continuazione senza motivare l’esistenza di una pluralità di autonome condotte di ricezione. Con il secondo motivo denuncia il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo non supera il vaglio di ammissibilità: la censura sul riconoscimento della continuazione non era stata dedotta con i motivi di appello, dove la difesa si era limitata a lamentare lo scostamento dal minimo edittale. Si tratta dunque di un novum non consentito in sede di legittimità, con conseguente inammissibilità ai sensi degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.
Sotto distinti profili, il motivo è inammissibile per difetto di specificità e di interesse concreto: il ricorrente non ha indicato quale concreta incidenza avrebbe l’eventuale accoglimento della doglianza sulla pena complessivamente irrogata, senza contestare il giudizio di congruità del trattamento sanzionatorio. In tale ipotesi può ritenersi sussistente un’implicita acquiescenza alla pena nel suo complesso, come affermato da Sez. 4, n. 33393 del 18/09/2025, Arrigo.
La Corte rileva inoltre che, quando il giudice di merito determina distintamente gli aumenti per i reati satellite, non è tenuta a motivazione specifica e dettagliata qualora gli incrementi siano di modesta entità, essendo escluso ogni abuso del potere discrezionale di cui all’art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato). Nel caso concreto l’aumento è pari a due mesi di reclusione ed euro 56 di multa.
Nel merito, il motivo è manifestamente infondato. La doglianza si fonda sull’erroneo presupposto che l’unicità del contesto temporale di rinvenimento implichi necessariamente l’unicità della condotta penalmente rilevante. Al contrario, né la contestualità del rinvenimento né l’asserita mancanza di prova di distinte operazioni di ricezione valgono a escludere la pluralità dei reati di ricettazione e la conseguente applicazione della disciplina della continuazione (Sez. 2, n. 11024 del 12/11/2019, dep. 2020, Alì; Sez. 2, n. 1674 del 25/11/1992, dep. 1993, Colarusso).
Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che la speciale tenuità del danno non può essere valutata sul solo valore venale del corpo del reato, dovendosi considerare il danno complessivamente arrecato alla persona offesa (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero; Sez. 2, n. 3576 del 23/10/2013, Annaro). Con riguardo agli strumenti di pagamento, il valore rilevante non coincide con quello del supporto materiale, ma comprende quello, non preventivamente determinabile, derivante dalla loro potenziale utilizzabilità (Sez. 2, n. 21790 del 13/04/2022, Della Marchesina). Il medesimo criterio vale per i documenti e i titoli in bianco (Sez. 2, n. 14895 del 18/12/2019, Mahmoud; Sez. 2, n. 4988 dell’11/07/1991, Petrelli). L’assenza di prova del successivo impiego dei beni non consente dunque di ritenere dimostrata la speciale tenuità del danno.
All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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