Ricorso inammissibile se il potere ex art. 507 non richiede motivazione espressa (Cass. pen. Sez. VII n. 23267 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mancato esercizio del potere del giudice di disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., non richiede un’espressa motivazione quando dalla effettuata valutazione delle risultanze probatorie possa implicitamente evincersi la superfluità di un’eventuale integrazione istruttoria. L’esercizio di detto potere di supplenza non è incondizionato, ma subordinato all’assoluta necessità delle prove, come reso palese dalla stessa formulazione della norma, che non contempla né “deve” né semplicemente “dispone”. Il sindacato di legittimità sulla motivazione ha un orizzonte circoscritto: alla Corte di cassazione spetta riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
Il Fatto
Due imputati propongono ricorso per cassazione, con unico atto, avverso la sentenza della Corte Appello di Reggio Calabria che ne aveva confermato la responsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. Il ricorso investe, con il primo motivo, la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione alla mancata assunzione di una prova testimoniale sollecitata dalla difesa ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen.
Il secondo motivo contesta la correttezza della motivazione sulla responsabilità, denunciandone carenza e illogicità, oltre alla violazione della regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio. La questione approda in Cassazione per la verifica dei confini del potere istruttorio officioso e del sindacato di legittimità sulla motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara entrambi i motivi manifestamente infondati. Sul primo rilievo osserva che il mancato esercizio del potere del giudice di disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova non richiede un’espressa motivazione, quando dalla valutazione delle risultanze probatorie possa implicitamente evincersi la superfluità di un’eventuale integrazione istruttoria. Richiama, sul punto, Sez. 6 n. 24430 del 16.02.2010.
Il Collegio precisa che il potere di supplenza in materia di assunzione di prove non è incondizionato, ma subordinato all’assoluta necessità delle prove stesse, come reso palese dalla stessa formulazione dell’art. 507 cod. proc. pen., che non indica né “deve” né semplicemente “dispone”. Ne consegue che l’esercizio di detto potere è frutto di una valutazione discrezionale del giudice, la cui motivazione può essere dedotta anche implicitamente dalla struttura argomentativa della pronuncia di merito, che evidenzi elementi sufficienti per una compiuta valutazione in punto di responsabilità, secondo Sez. 2 n. 51740 del 03.12.2013.
Nel caso concreto la Corte territoriale ha effettuato una valutazione di completezza e piena utilizzabilità del compendio probatorio, ricostruendo i fatti sulla base delle dichiarazioni del militare che aveva eseguito il controllo del veicolo, di quelle rese dagli stessi imputati e della documentazione acquisita.
Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con altre affermazioni contenute nel provvedimento. Il sindacato di legittimità ha un orizzonte circoscritto e non può spingersi alla verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali, come affermato da Sez. Un. n. 47289 del 24.09.2003.
La motivazione impugnata non presenta alcun vizio riconducibile a tale nozione: la denuncia della società proprietaria del veicolo è stata ritenuta prova sufficiente della provenienza delittuosa del mezzo e la disponibilità dell’auto da parte di entrambi gli imputati, in assenza dei documenti attestanti la proprietà, ha consentito di affermare la consapevolezza dell’illecita provenienza, quanto meno a titolo di dolo eventuale. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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