Inammissibile il ricorso per cassazione su questioni non devolute in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 11856 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando propone questioni che il giudice di appello abbia correttamente omesso di esaminare perché non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio o non deducibili in precedenza, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non si applica ai reati di competenza del giudice di pace, prevalendo la specialità del sistema sostanziale e processuale introdotto dall’art. 34 d.lgs. n. 274/2000. Nei medesimi procedimenti non trovano applicazione la sospensione condizionale della pena, preclusa dall’art. 60 d.lgs. n. 274/2000, e l’istituto della non menzione. Il giudice che rigetta la richiesta di circostanze attenuanti generiche non deve esaminare tutti gli elementi dedotti, potendo limitarsi a quelli ritenuti decisivi.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dal Giudice di Pace di Naso per il reato di diffamazione, con assoluzione per il reato di cui all’art. 612 cod. pen. Il Tribunale di Patti, in parziale riforma, ha confermato la condanna per la diffamazione.
Avverso la sentenza del Tribunale l’imputato propone ricorso per cassazione articolando quattro motivi: la valutazione dell’effettiva portata offensiva dell’espressione ritenuta diffamatoria; il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; l’omessa motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto, sul piano processuale, che non si è tenuto conto della memoria depositata dal difensore della parte civile, perché depositata oltre il termine dell’art. 611, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., previsto a pena di decadenza. Il contenuto degli atti intempestivamente depositati non può essere considerato, secondo consolidata giurisprudenza.
Nel merito, il primo motivo è inammissibile perché mancava il corrispondente motivo di appello: non possono essere dedotte in cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare. La censura è ammissibile solo se la questione sia rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado o non fosse deducibile in precedenza.
Il secondo motivo, relativo alla particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato: la causa di esclusione della punibilità non si applica ai reati di competenza del giudice di pace, in ragione della specialità della disciplina dell’art. 34 d.lgs. n. 274/2000. Nel rapporto tra le norme non opera il criterio di specialità, ma prevale la peculiarità del complessivo sistema introdotto per tali reati, nel cui ambito la tenuità assume anche funzione conciliativa.
Il terzo motivo è parimenti inammissibile, perché il Tribunale ha adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche richiamando indici di natura personale e fattuale. Il giudice non deve considerare tutti gli elementi dedotti, ma può limitarsi a quelli ritenuti decisivi o rilevanti. Il motivo è inoltre generico, non indicando i presupposti di fatto pretermessi.
Il quarto motivo è inammissibile: la sospensione condizionale della pena non può essere applicata ai reati del giudice di pace a norma dell’art. 60 d.lgs. n. 274/2000, e, quanto alla non menzione, i relativi provvedimenti non rientrano tra quelli da riportare nel certificato penale. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 612 c.p. – Minaccia
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso
- Art. 611 c.p.p. – Procedimento