Omessa valutazione della memoria difensiva e motivazione sull’urgenza nel DASPO (Cass. pen. Sez. III n. 41200 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di convalida del provvedimento del Questore che dispone il divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive e l’obbligo di presentazione all’autorità di pubblica sicurezza, art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, l’omessa valutazione della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica incide sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione dell’ordinanza di convalida. Il giudice per le indagini preliminari deve dare conto delle specifiche doglianze difensive, non potendosi limitare a recepire il provvedimento dell’autorità di pubblica sicurezza. La motivazione sulla urgenza di provvedere, pur non richiedendo formule esplicite, non può desumersi per implicito dalla sola pericolosità della condotta, dovendo il giudice esprimere una valutazione autonoma, anche in considerazione dell’esecuzione già avvenuta del provvedimento prima dell’intervento del magistrato.
Il Fatto
Il Questore di una città capoluogo ha emesso nei confronti del ricorrente un provvedimento impositivo del divieto di accesso, per tre anni, ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive di pallacanestro, con contestuale prescrizione dell’obbligo di comparizione personale in Questura, per un anno, venti minuti dopo l’inizio e venti minuti prima della fine di ogni incontro agonistico o amichevole della squadra locale, in qualunque luogo del territorio nazionale.
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale ha convalidato il provvedimento ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989. Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in più motivi e integrato da motivi aggiunti, lamentando in particolare l’omessa valutazione della memoria difensiva trasmessa tempestivamente e il difetto di motivazione sulle ragioni di necessità e urgenza nonché sulle modalità dell’obbligo di presentazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, relativo all’omessa valutazione della memoria difensiva. Dagli atti del procedimento, accessibili per la natura procedurale della doglianza, risulta che la richiesta di convalida è pervenuta al giudice il 21 dicembre 2024 e che la memoria è stata depositata il 22 dicembre 2024, entro il termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento. L’ordinanza di convalida, emessa il 23 dicembre 2024, non menziona il deposito della memoria né dà conto delle ragioni difensive in essa espresse.
La Corte richiama l’orientamento secondo cui l’omissione della valutazione della memoria non configura di per sé alcuna nullità, ma può incidere sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento relativo alla fase in cui le ragioni difensive sono state espresse, citando Sez. 3 n. 11475 del 17/12/2018 e Sez. 5 n. 51117 del 21/09/2017. Ritenute irrilevanti le argomentazioni fondate su atti di procedimento penale a carico di altri soggetti, il giudice di legittimità rileva che nel provvedimento impugnato non trovano alcuna valutazione le specifiche doglianze sulla durata dell’obbligo di comparizione e sull’irragionevolezza delle relative modalità.
Quanto al secondo motivo e al motivo aggiunto, la Corte ritiene che il Questore abbia sufficientemente motivato sulla necessità e urgenza di provvedere, evidenziando l’esigenza di isolamento dalle manifestazioni sportive e di una tutela efficace e senza dilazioni temporali. Carente è invece la motivazione del giudice per le indagini preliminari, che difetta completamente della valutazione sull’urgenza, non risultando neppure un richiamo per relationem alla motivazione dell’autorità di pubblica sicurezza.
La Corte osserva che, pur non richiedendo la motivazione sull’urgenza formule esplicite (Sez. 7, ord. n. 39049 del 26/10/2006), essa non può desumersi dalla sola pericolosità della condotta. L’omissione è rilevante perché il provvedimento ha avuto esecuzione prima dell’intervento del magistrato, essendosi l’interessato presentato in Questura il 21 dicembre 2024 in occasione di un incontro di pallacanestro.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’ordinanza impugnata nella parte inerente alla prescrizione dell’obbligo di presentazione. Trattandosi di errores in judicando, la Corte dispone la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste per una nuova deliberazione, sospendendo contestualmente l’efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all’obbligo di presentazione all’autorità di pubblica sicurezza.
Nota della Redazione
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