Ricorso straordinario escluso per errore di giudizio non percettivo (Cass. pen. Sez. III n. 41198 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando la sentenza di legittimità sia incorsa in un errore percettivo, determinato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio e tale da avere influenzato il processo formativo della volontà. Se invece la causa dell’errore non è identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione conserva un contenuto valutativo, l’errore non è di fatto ma di giudizio, e resta estraneo all’area del rimedio. Sono quindi inoppugnabili gli errori di valutazione e di giudizio conseguenti a una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto. Spetta al ricorrente indicare specificamente, a pena di inammissibilità, l’elemento materiale o il fatto erroneo e allegare gli atti processuali che lo dimostrino.

Il Fatto

Con sentenza del 06 marzo 2025 la Corte di cassazione, sez. 4, aveva rigettato il ricorso proposto dal condannato avverso la decisione della Corte d’appello di Catanzaro del 5 aprile 2024, che lo aveva ritenuto responsabile di plurimi episodi di cessione di sostanze stupefacenti contestati ai capi 17), 19), 20), 35) e 65) della rubrica.

Il condannato propone quindi ricorso straordinario, deducendo che la Corte di legittimità sarebbe incorsa, con riferimento ai soli capi 19) e 20), in un errore percettivo: avrebbe identificato nel ricorrente il soggetto indicato con un soprannome con il quale erano intercorsi i dialoghi posti a fondamento delle contestazioni. Il pubblico ministero chiede dichiararsi inammissibile il ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla nozione di errore di fatto elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, richiamando Sezioni Unite n. 16103 del 27/03/2002. Il rimedio dell’art. 625-bis cod. proc. pen. presuppone un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio di cassazione, connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà e idoneo a condurre a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

Da tale premessa la Corte trae la conseguenza decisiva. Se la causa dell’errore non è identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto ma un errore di giudizio. Restano perciò estranei all’area del rimedio gli errori di valutazione dovuti a una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, assimilabili agli errori di diritto (sul punto richiamata Sez. V n. 29240 del 01/06/2018).

Applicando tale criterio, la Corte rileva che la sentenza impugnata aveva esaminato il motivo di ricorso, ritenendo adeguata, logica e coerente la risposta della Corte di merito sull’individuazione dell’autore dei fatti, compresi gli episodi di cui ai capi 17), 19) e 20). Ne deriva che le critiche del ricorrente si collocano fuori dal perimetro segnato dalla norma e che è radicalmente escluso anche l’omesso esame di un motivo di ricorso (richiamata Sez. II n. 28513 del 18/06/2019).

Nel merito della prospettazione, la Corte osserva che l’asserito errore percettivo non tiene conto del complessivo contenuto delle sentenze di merito, dalle quali risulta l’identificazione dell’interlocutore nei dialoghi intercettati in date specifiche, quali richiamate nelle pagine della sentenza di legittimità. Si sottolinea inoltre che alcuni dialoghi non consistono in intercettazioni telefoniche, ma in conversazioni fra presenti, rispetto alle quali nessuna rilevanza assume l’intestazione dell’utenza; e che la sentenza di primo grado indica le modalità del riconoscimento vocale, agevolato dalla conoscenza pregressa del soggetto da parte degli operanti.

La Corte conclude che l’errore percettivo lamentato non è affatto evidente dalle sentenze di merito, né sono stati allegati ulteriori atti processuali in contrasto. L’onere di indicare specificamente l’elemento materiale o il fatto erroneo e di allegare gli atti dai quali risulta l’errore non risulta adeguatamente assolto, secondo il principio di Sez. II n. 11806 del 20/12/2011. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *