Guida in stato di ebbrezza: sufficiente una sola misurazione corroborata da sintomi (Cass. pen. Sez. VII n. 11157 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della prova della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 cod. strada è sufficiente anche una sola misurazione alcolimetrica, purché corroborata da elementi sintomatici dell’assunzione di bevande alcoliche risultanti dagli atti. È configurabile il reato anche quando lo scontrino dell’alcoltest, oltre a indicare un tasso superiore alle soglie di punibilità, contenga la dicitura “volume insufficiente”, qualora l’apparecchio non segnali espressamente la presenza di un errore. Il motivo che solleciti una rivalutazione delle emergenze probatorie è inammissibile, perché versato in fatto.
Il Fatto
La Corte d’appello di Trieste ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pordenone che aveva riconosciuto il ricorrente colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, condannandolo a mesi tre di arresto ed euro settecentocinquanta di ammenda, pena sostituita con giorni 93 di lavoro di pubblica utilità per complessive 186 ore.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: l’impossibilità di determinare con certezza il tasso alcolemico in assenza di due determinazioni concordanti; i vizi correlati al funzionamento dell’alcoltest; la mancanza di coerenti elementi sintomatici comprovanti l’alterazione alcolica.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi riproducono profili di censura già vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici.
Quanto al primo motivo, il Collegio ha richiamato il costante orientamento di legittimità secondo cui, ai fini della prova della fattispecie, è sufficiente anche una sola misurazione alcolimetrica, purché corroborata da elementi sintomatici dell’assunzione di alcol risultanti dagli atti (Sez. 4 n. 4633 del 04.12.2019, dep. 2020, Rv. 278291). Nel caso concreto i giudici di merito hanno desunto dalla dettagliata annotazione dei verbalizzanti plurimi elementi rivelatori dello stato di alterazione: condotta di guida, alito vinoso, linguaggio sconnesso.
Sul secondo motivo, la Corte d’appello ha osservato che il ricorrente ha serbato una condotta ostruzionistica, riducendo al minimo l’espirazione, con la conseguenza che numerose prove sono andate a vuoto. Lo spirometro ha comunque effettuato una valida misurazione in un caso, producendo un risultato di 2,20 g/l, compatibile con le condizioni psico-fisiche dell’imputato.
I giudici hanno quindi ritenuto insostenibile la tesi del malfunzionamento dell’etilometro: l’apparecchiatura segnala espressamente gli errori di funzionamento e sullo scontrino compariva la dicitura “zerotestcorretto”. L’indicazione “volume insufficiente” non invalida la prova e non è indice di cattivo funzionamento (Sez. 4 n. 31843 del 17.05.2023, Rv. 285065-03).
Il terzo motivo è stato giudicato palesemente versato in fatto: a fronte delle logiche argomentazioni della Corte d’appello, che ha ritenuto irrilevanti le osservazioni del sanitario nella certificazione del Pronto soccorso per il rilevante intervallo di tempo trascorso dal controllo, la difesa ha sollecitato una non consentita rivalutazione delle emergenze probatorie. All’inammissibilità ha fatto seguito la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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