Ricorso per cassazione sul riesame: insindacabile la ricostruzione del fatto (Cass. pen. Sez. 6 n. 948 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando si risolve in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. L’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche se criptico, è questione di fatto rimessa al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità. Il vizio di contraddittorietà della motivazione è solo quello che si traduce in un’incompatibilità logica interna alla stessa decisione o con atti del medesimo processo, non già quello che si risolve in un’incompatibilità con una diversa decisione assunta in altra sede processuale.
Il Fatto
Il tribunale del riesame rigettava la richiesta di riesame proposta avverso l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere per il delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Secondo l’ipotesi d’accusa, l’indagato aveva partecipato, in posizione di organizzatore di un segmento operativo della cosca, a un’ associazione dedita all’approvvigionamento e al taglio della cocaina.
Avverso tale ordinanza, la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con cinque motivi, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, al ruolo apicale attribuito all’indagato, all’applicazione delle aggravanti e alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il ricorrente eccepiva, in particolare, la contraddittorietà con un precedente procedimento in cui era stato escluso il ruolo di vertice.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, ritenendo i motivi proposti non consentiti dalla legge o manifestamente infondati. In primo luogo, ha escluso che le censure sulla ricostruzione dei dialoghi intercettati e sulla valutazione del compendio indiziario potessero essere esaminate in sede di legittimità: esse erano volte a proporre una diversa lettura dei fatti, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito.
La Corte ha precisato che il vizio di contraddittorietà della motivazione non può essere dedotto per l’asserito contrasto con le statuizioni rese in un diverso procedimento cautelare, riguardante un diverso ambito temporale, non essendo tale incompatibilità sintomatica di un vizio logico della decisione impugnata.
In merito alla dedotta violazione del principio di correlazione per l’attribuzione del ruolo di organizzatore, la Corte ha evidenziato la carenza di interesse dell’indagato a ricorrere, in quanto l’esclusione di tale qualifica non avrebbe prodotto alcuna conseguenza favorevole. La presunzione cautelare e i termini massimi di durata della fase discendono già dalla mera partecipazione all’associazione ex art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, mentre la doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. opera a prescindere dal ruolo rivestito.
Infine, la Corte ha ritenuto inammissibili per aspecificità le censure relative alle aggravanti e alle esigenze cautelari, non confrontandosi con la motivazione dell’ordinanza, che aveva fatto corretta applicazione della doppia presunzione e aveva congruamente escluso l’adeguatezza di una misura meno afflittiva.
Nota della Redazione
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