Continuazione con la cosca mafiosa ammessa con nuovi elementi preesistenti (Cass. pen. Sez. I n. 41391 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione, l’intervenuta irrevocabilità del provvedimento del giudice dell’esecuzione preclude una nuova decisione sul medesimo oggetto solo rebus sic stantibus, ossia finché non siano prospettati nuovi elementi di fatto o nuove questioni giuridiche. Per tali devono intendersi non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti dei quali il giudice non abbia tenuto conto ai fini decisori. Il principio del ne bis in idem opera dunque in sede esecutiva in modo relativo, con onere del giudice di scrutinare gli elementi allegati. È pertanto configurabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine quando questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, non essendo necessario che la programmazione risalga alla costituzione dell’associazione.

Il Fatto

Il condannato proponeva al giudice dell’esecuzione istanza ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra quattro sentenze irrevocabili: due condanne per omicidio consumato risalenti ai fatti del 1991 e del 1992, una per tentato omicidio del 2002 e una per partecipazione ad associazione mafiosa con condotta perdurante dal 2004.

Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza dell’1 settembre 2025, rigettava l’istanza sul rilievo che analoga domanda era già stata respinta nel 2023 e che il solo elemento di novità addotto consisteva nel decreto di proroga del regime differenziato ex art. 41 bis ord. pen., ritenuto inidoneo a superare la precedente pronuncia della Cassazione. Il difensore ricorreva per cassazione deducendo violazione dell’art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio consolidato secondo cui la preclusione derivante dall’irrevocabilità non opera in maniera assoluta, ma solo quando la nuova istanza si fondi sui medesimi presupposti di fatto e sulle stesse ragioni di diritto di altra già rigettata (Sez. 4, n. 45413 del 2024; Sez. 5, n. 15341 del 2010). Costituiscono nuovi elementi anche quelli preesistenti non valutati in precedenza.

Su questa base il Collegio osserva che il rigetto anteriore si fondava sul rilievo che il ricorrente non aveva allegato elementi dai quali desumere che la preordinazione dei delitti risalisse all’adesione al sodalizio, accertata solo dal 2004 (Sez. 1, n. 6228 del 2024). La documentazione prodotta con la nuova istanza, non esaminata nel precedente incidente, risultava invece idonea, nella prospettiva difensiva, a dimostrare l’operatività della cosca fin dagli anni ’90, il ruolo apicale del ricorrente e la riconducibilità dei fatti di sangue all’attività del clan.

Il giudice dell’esecuzione avrebbe quindi dovuto verificare se i delitti oggetto delle prime tre sentenze fossero espressione del medesimo disegno criminoso, in coerenza con l’orientamento che ammette la continuazione tra associazione mafiosa e reati-fine programmati all’atto dell’ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 39858 del 2023).

Il provvedimento è pertanto annullato con rinvio al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione, perché emendi i rilevati vizi motivazionali, nel pieno rispetto della libertà delle proprie valutazioni di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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