Ricorso personale dell’imputato inammissibile e insindacabile la congruità del risarcimento (Cass. pen. Sez. VII n. 12179 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall’imputato, e non da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. Ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno di cui all’art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., la quietanza integralmente liberatoria rilasciata dalla parte offesa non è ex se vincolante, restando rimesso al giudice l’apprezzamento dell’avvenuto ravvedimento del reo e della neutralizzazione della pericolosità sociale. Il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di congruità della somma offerta a titolo risarcitorio quando la motivazione del giudice di merito sia adeguata.
Il Fatto
Due imputati ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli dell’08.07.2024, che ha confermato il giudizio di responsabilità per il reato di furto aggravato in concorso e ha rideterminato la pena inflitta.
Il primo ricorrente censura la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza di appello. Il secondo deduce la violazione di legge per la mancata concessione della circostanza attenuante del risarcimento del danno e del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonché il vizio di motivazione sulla stessa attenuante.
La Motivazione della Corte
Il ricorso del primo imputato è caratterizzato da particolare genericità, poiché prospetta deduzioni prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste. Sotto un autonomo profilo, il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall’imputato e non da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Quanto al primo motivo del secondo ricorrente, relativo alla mancata concessione dell’attenuante del risarcimento e della sospensione condizionale, la Corte lo reputa manifestamente infondato. Il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. non discende automaticamente dalla quietanza integralmente liberatoria: la giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 5, n. 116 dell’08/10/2022, Maier, Rv. 282424) afferma che l’apprezzamento del ravvedimento del reo e della neutralizzazione della pericolosità sociale resta rimesso al giudice. Nel caso concreto la condotta risarcitoria è stata comunque valutata positivamente dal primo giudice ai fini della concessione delle attenuanti generiche.
Sulla sospensione condizionale della pena il motivo è inammissibile, inerendo al trattamento punitivo sorretto da adeguata motivazione. Il ricorrente non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che dà atto dei plurimi precedenti per reati contro il patrimonio gravanti sull’imputato.
Il secondo motivo del medesimo ricorrente è manifestamente infondato, perché asserisce un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento. La Corte territoriale ha specificato come l’invocata circostanza non possa essere concessa in ragione dell’inidoneità della somma offerta a titolo risarcitorio. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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