Motivazione rafforzata in appello e giudizio unitario sul compendio probatorio (Cass. pen. Sez. I n. 41398 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello che riformi, in senso di condanna, la sentenza assolutoria di primo grado, rivalutando i medesimi elementi di prova, non è tenuto alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, ma deve strutturare la motivazione in forma rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni raggiunte. L’art. 192 cod. proc. pen. non impone una forza persuasiva della valutazione di secondo grado superiore a quella di primo grado, ma esige che la decisione di riforma risponda in modo specifico all’ipotesi alternativa prospettata. In tema di recidiva, l’aggravante non può dirsi integrata in assenza di accertamento concreto circa l’attitudine del fatto a denotare un incremento di pericolosità soggettiva del reo.

Il Fatto

Il contribuente — qui imputato — era stato assolto in primo grado dal Tribunale perché il materiale bellico rinvenuto in un forno in muratura collocato nel giardino di un immobile in ristrutturazione era accessibile anche dall’esterno, sicché non poteva escludersi un’ipotesi alternativa di provenienza delle armi. La Corte d’appello, accogliendo l’appello della parte pubblica, aveva ribaltato la decisione e condannato il ricorrente.

Proposto ricorso per cassazione, si deduce l’insufficienza della motivazione di secondo grado rispetto a quella assolutoria, la mancata rinnovazione dell’istruttoria e l’inadeguata motivazione sulla recidiva.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte affronta anzitutto il tema della rinnovazione dibattimentale. Il ribaltamento non poggia su una diversa valutazione di attendibilità dei soggetti escussi in primo grado, ma su una diversa lettura del medesimo compendio probatorio. Non sussiste, pertanto, l’obbligo di rinnovare l’escussione delle fonti di prova orali.

Resta fermo l’onere di motivazione rafforzata, come affermato dal precedente Sez. IV n. 29253 del 5.5.2017, richiamato dalla Corte: il giudice di secondo grado deve dar conto puntualmente delle ragioni del diverso esito. Nel caso concreto il Collegio ritiene che tale onere sia stato assolto, attraverso una valutazione congiunta di tutti gli elementi dimostrativi, capace di superare l’eccesso di parcellizzazione della decisione di primo grado.

Decisivo, nel ragionamento della Corte, è il riconoscimento del possesso della carabina da parte del ricorrente: ciò ha consentito di qualificare quel luogo come spazio di ricovero di materiali allo stesso riferibili. Ne deriva, senza vizi logici, la valutazione di astrattezza dell’ipotesi alternativa di utilizzo dello spazio da parte di terzi, tenuto conto dello stato dei luoghi. Le doglianze sulla responsabilità risultano dunque infondate.

Il ricorso, però, è fondato su due punti. Quanto alla contravvenzione di cui al capo 4, la Corte annulla senza rinvio per intervenuta prescrizione, eliminando la relativa pena. Quanto alla recidiva, la doglianza è accolta per assenza di considerazioni sull’idoneità del fatto a concretizzare un incremento di pericolosità soggettiva: si dispone annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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