Inammissibile il ricorso reiterativo che non si confronta con la motivazione della (Cass. pen. Sez. VII n. 41330 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, nel contestare l’affermazione di responsabilità, riproponga in modo interamente reiterativo le doglianze già esaminate e disattese dal giudice di appello, senza alcuno specifico e puntuale confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata. La motivazione adeguata e logica del merito, fondata su plurimi elementi di valutazione, non è sindacabile in sede di legittimità. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non viola alcun diritto dell’imputato, dovendo essere fondato su elementi positivi non emersi e comunque recessivi rispetto agli argomenti spesi dal giudice di merito. La confisca del danaro, disposta per mancata giustificazione della provenienza e per sproporzione dell’importo, è sorretta da doppia conforme.

Il Fatto

Il ricorrente impugna davanti alla Corte di cassazione la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo, confermando la decisione di primo grado, lo ha condannato per i delitti di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Propone quattro motivi: l’insussistenza della responsabilità, il trattamento sanzionatorio, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la mancata esclusione della recidiva e, infine, la confisca della somma di danaro. La questione arriva in Cassazione perché il ricorrente ripropone censure già vagliate nel merito.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui si contesta l’affermazione di responsabilità. Il motivo è inammissibile perché interamente reiterativo delle stesse doglianze già esaminate dalla Corte di appello con ampie e congrue argomentazioni, rispetto alle quali manca qualsiasi specifico e puntuale confronto. La sentenza impugnata, osserva il Collegio, ha reso adeguata e logica motivazione sulla responsabilità, valorizzando i plurimi elementi che escludono l’uso esclusivamente personale dello stupefacente. Si tratta di valutazione non arbitraria, completa e congrua, non sindacabile in sede di legittimità.

Il secondo e il terzo motivo, relativi al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono giudicati aspecifici e versati in fatto. Anche su tali profili la sentenza di merito ha reso adeguata motivazione, menzionando i precedenti penali anche specifici del ricorrente, il quantitativo di sostanza per nulla irrisorio, le modalità del fatto, commesso mentre il ricorrente era sottoposto a misura cautelare. La Corte ribadisce che le circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. non costituiscono un diritto dell’imputato, ma vanno fondate su elementi positivi non emersi e, comunque, recessivi a fronte degli argomenti della Corte di merito.

Quanto al quarto motivo, relativo alla mancata esclusione della recidiva, la doglianza non è consentita in sede di legittimità perché meramente riproduttiva di profili già adeguatamente vagliati e disattesi. La Corte di appello, anche mediante rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, ha dato conto dell’accresciuta pericolosità sociale dell’imputato, richiamando i plurimi precedenti penali e il fatto che lo stesso si fosse reso nuovamente responsabile di condotte di detenzione finalizzate allo spaccio, nonostante fosse detenuto. Corretta è dunque la valutazione secondo cui il reato contestato è dimostrativo di sicura pericolosità sociale.

Infine, il motivo sulla confisca del danaro, disposta ai sensi dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 e dell’art. 240-bis cod. pen., è dichiarato manifestamente infondato oltre che generico. I giudici di merito, in doppia conforme, hanno congruamente esposto le ragioni della misura ablatoria: la mancata giustificazione della provenienza del danaro, essendo l’allegazione difensiva inverosimile, illogica e assertiva, e la sproporzione dell’importo di oltre duemila euro rispetto alle risorse economiche del nucleo familiare, i cui componenti non percepivano reddito lecito né svolgevano attività lavorativa.

All’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *