Misure di prevenzione, ricorso in cassazione solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. I n. 41405 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, soltanto per violazione di legge, con esclusione dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il controllo di legittimità investe la motivazione solo quando essa sia inesistente o meramente apparente, ricorrendo tale vizio se il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo. Non è quindi censurabile in cassazione la motivazione che, pur articolata ed esaustiva, sia dedotta come carente, illogica o contraddittoria. Il provvedimento impositivo della cauzione ex art. 31, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 non è autonomamente impugnabile, per la sua natura strumentale ed accessoria, in ossequio al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all’art. 568, comma 1, cod. proc. pen.

Il Fatto

Con decreto del 7 luglio 2021 il Tribunale di Reggio Calabria applicava al proposto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per quattro anni, imponendo il versamento di una cauzione di € 5.000. Il giudizio di pericolosità qualificata muoveva dalle risultanze di un procedimento penale per associazione mafiosa e da precedenti procedimenti, dai quali i giudici della prevenzione ricavavano il ruolo di vertice rivestito dal proposto, fin dagli anni ’80, in un sodalizio operante in Calabria e con diramazioni in altre regioni.

La Corte di appello di Reggio Calabria, con decreto del 18 marzo 2025, rigettava il gravame. Il difensore aveva dedotto l’assenza del requisito dell’attualità della pericolosità sociale, sostenendo che le condotte illecite si erano arrestate nel luglio 2016 e che le precarie condizioni di salute del proposto ne avevano azzerato le capacità criminali. Era stato altresì censurato il capo relativo all’imposizione della cauzione. Il ricorso per cassazione articolava due motivi, entrambi respinti.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal perimetro del sindacato di legittimità. Nel procedimento di prevenzione il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, nozione nella quale rientra la motivazione inesistente o meramente apparente. Il controllo non si estende all’iter giustificativo della decisione, salvo che questo sia del tutto assente, e non può investire la ritenuta sottovalutazione di argomenti difensivi che siano stati effettivamente presi in considerazione o assorbiti dalle argomentazioni del provvedimento. La limitazione è stata ritenuta non irragionevole dalla Corte costituzionale, in ragione della peculiarità del procedimento rispetto a quello penale.

Su tali premesse il primo motivo è inammissibile. La Corte di appello ha diffusamente argomentato l’attualità della pericolosità, richiamando il principio per cui il giudice della prevenzione può utilizzare elementi tratti da procedimenti penali pendenti e ricordando il diverso standard probatorio che governa il procedimento. I giudici distrettuali hanno confermato il giudizio di pericolosità qualificata, valorizzando la continuità della condotta, la piena condivisione del progetto criminale, rescindibile solo con chiare scelte di dissociazione non intervenute, e il ruolo decisionale del proposto. Il ricorrente, in realtà, contesta la logicità di una motivazione che è analitica ed esaustiva.

Quanto all’attualità, il provvedimento ha evidenziato che alla data di emissione del decreto di primo grado sussistevano tutti i requisiti, ricavando la persistenza della pericolosità dalla natura storica del gruppo, dalla tipologia della partecipazione e dalla tendenza del sodalizio a mantenere intatta la capacità operativa. Né lo stato detentivo né le condizioni di salute del proposto, pur precarie, sono stati ritenuti idonei a far scemare la pericolosità sociale. Le deduzioni difensive risultano scrutinate e ritenute infondate con giudizio non attaccabile in sede di legittimità.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile. La Corte prende atto di un orientamento che ritiene impugnabile dinanzi alla corte di appello il provvedimento impositivo della cauzione, ma sceglie l’opposto indirizzo, prevalente. La cauzione ex art. 31 d.lgs. n. 159/2011 è istituto sui generis, accessorio e servente rispetto al decreto che applica la misura, con funzione di mera deterrenza; né le disposizioni previgenti né il codice antimafia lo annoverano tra i provvedimenti impugnabili. Non sono invocabili l’art. 111 Cost. né l’art. 568, comma 2, cod. proc. pen., non essendo il provvedimento assimilabile a quelli che incidono sulla libertà personale; trattandosi di misura non definitiva, resta la possibilità di rateizzazione o revoca. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di € 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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