Adeguatezza delle cure penitenziarie e obbligo di motivazione del Tribunale di sorveglianza (Cass. pen. Sez. I n. 41407 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di differimento dell’esecuzione della pena per motivi di salute, il giudice della sorveglianza deve procedere a una verifica in concreto dell’effettiva adeguatezza delle terapie praticabili in ambito penitenziario. La sospensione facoltativa di cui all’art. 147, primo comma, n. 2, cod. pen. postula un bilanciamento tra tutela della salute e contenimento della residua pericolosità sociale, mentre la sospensione obbligatoria di cui all’art. 146, primo comma, n. 3, cod. pen. presuppone una condizione patologica di particolare gravità, incompatibile con lo stato detentivo. La detenzione domiciliare per motivi di salute realizza finalità umanitarie e assistenziali e riproduce i presupposti delle due norme codicistiche. Il Tribunale non può recepire in modo assertivo il “compenso” della patologia psichica sulla sola base dell’intensità del trattamento farmacologico: ove emergano aspetti problematici, è tenuto a motivare in modo specifico, anche mediante accertamento peritale, pena la violazione dell’art. 3 CEDU.

Il Fatto

Il ricorrente, condannato per omicidio volontario e altro, con residuo pena di anni 23 e mesi 9 di reclusione, proponeva istanza di differimento per motivi di salute o di detenzione domiciliare presso una comunità terapeutica. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza del 3 luglio 2025, respingeva l’istanza.

Il Tribunale riteneva i disturbi psichici riscontrati (psicosi e disturbo di personalità) in buon compenso clinico grazie al trattamento farmacologico e al supporto psicologico, escludeva la necessità di perizia in ragione dell’ampiezza della documentazione e reputava prevalenti le esigenze di tutela della collettività. Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto il quadro normativo. La sospensione obbligatoria di cui all’art. 146, primo comma, n. 3, cod. pen. esclude ogni bilanciamento con esigenze specialpreventive, ma presuppone una condizione patologica di particolare gravità, tale da determinare l’incompatibilità con lo stato detentivo. La sospensione facoltativa ex art. 147, primo comma, n. 2, cod. pen. postula invece una differente rilevanza delle patologie, di minore gravità, e richiede che la restrizione appaia contraria al senso di umanità per le eccessive sofferenze derivanti.

La Corte richiama i precedenti in tema di art. 11 ord. pen. e il principio per cui il differimento non è ricollegato al solo pericolo di vita, dovendosi avere riguardo a ogni stato morboso capace di scendere sotto la soglia di dignità da rispettarsi anche in restrizione. Solo nella sospensione facoltativa, peraltro, l’art. 147, quarto comma, cod. pen. ammette la considerazione della perdurante pericolosità sociale; qui emerge sul piano normativo una volontà di bilanciamento tra tutela della salute e contenimento della pericolosità.

Quanto alla detenzione domiciliare, la Corte osserva che l’art. 47-ter, comma 1, ord. pen. è declinato in termini di obbligatorietà, ma si applica solo in ipotesi di residuo pena non superiore a quattro anni e con esclusione dell’area dell’art. 4-bis ord. pen. Il comma 1-ter consente la deroga a entrambi i limiti e si rapporta alle condizioni di fatto degli artt. 146 e 147 cod. pen., ontologicamente differenti; la Corte costituzionale n. 99 del 2019 ne ha esteso la portata alle ipotesi di infermità psichica non incidente sulla capacità di intendere e di volere.

Da tale assetto deriva l’obbligo del giudice della sorveglianza di valutare, al di là della consistenza delle patologie, la concreta adeguatezza del trattamento terapeutico offerto in carcere. L’aspetto della qualità delle cure deve essere verificato in concreto e non in astratto, come ribadito dalla Corte Edu nel caso Libri contro Italia (sentenza dell’11 gennaio 2024), con accertamento di violazione dell’art. 3 CEDU. Nel caso di specie il Tribunale ha recepito in modo formale e assertivo la prospettazione di compenso della patologia, senza verifica effettiva dell’adeguatezza delle terapie da realizzarsi anche con accertamento peritale: la doglianza è fondata e il ricorso è accolto, con annullamento dell’ordinanza impugnata e rinvio per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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