Inutilizzabilità ex art. 63 cod. proc. pen. e prova di resistenza nel (Cass. pen. Sez. I n. 41409 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni rese da soggetti che avrebbero dovuto essere sentiti fin dall’inizio in qualità di imputati o di persone sottoposte ad indagini, ai sensi dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen., richiede che a carico dei medesimi risulti l’originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità. Tale condizione non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che il dichiarante sia stato coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suo carico. Nel giudizio di legittimità, laddove risulti l’inutilizzabilità di prove illegalmente assunte, è consentito ricorrere alla prova di resistenza, valutando se, espunte le prove inutilizzabili, la decisione sarebbe rimasta invariata in base a prove ulteriori, di per sé sufficienti a giustificare la medesima soluzione adottata.
Il Fatto
La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 17 ottobre 2024, confermava la condanna pronunciata in primo grado dal G.I.P. del Tribunale di Trani a carico dell’imputato, per il delitto di porto in luogo pubblico di arma da fuoco, con esplosione di due colpi. La difesa proponeva ricorso per cassazione deducendo l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da un soggetto che, secondo la tesi difensiva, avrebbe dovuto essere ascoltato fin dall’inizio come indagato e non come persona informata sui fatti.
Secondo il ricorrente, dopo le dichiarazioni del teste oculare gli operanti avevano rinvenuto sul luogo della sparatoria il cellulare del dichiarante e, recatisi presso la sua abitazione, avevano disposto tre perquisizioni ex art. 41 TULPS a carico degli indagati. Da tali circostanze discendeva, per la difesa, l’obbligo di sentire il soggetto con le garanzie previste dagli artt. 64 e 350, comma 3, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione dell’inutilizzabilità assoluta disciplinata dall’art. 63, comma 2, cod. proc. pen., che opera quando il soggetto avrebbe dovuto essere sentito fin dall’inizio come imputato o indagato. Il Collegio richiama il principio secondo cui tale esito sanzionatorio presuppone che a carico del dichiarante risulti l’originaria esistenza di precisi indizi di reità, anche se non gravi, e non può discendere automaticamente dal mero coinvolgimento in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo ad addebiti penali.
Nel caso concreto, gli operanti avevano attivato le indagini muovendo dal rinvenimento del cellulare sul luogo della sparatoria, risalendo all’utilizzatore; successivamente avevano disposto la perquisizione ex art. 41 TULPS finalizzata al rinvenimento di armi o munizioni illegalmente detenute, con esito negativo salvo il rinvenimento di tracce di sangue e di un asciugamano recante le medesime tracce. La Corte rileva che il provvedimento impugnato non dà conto degli elementi contenuti nell’annotazione, che avrebbero dovuto chiarire in quale qualità il soggetto andava sentito, limitandosi a sottolinearne la qualità di persona offesa.
La Corte richiama quindi Sez. 2, n. 9473 del 21/01/2025, Marinosci e Sez. 4, n. 50817 del 14/12/2023, Stretti, per affermare che, anche a voler ritenere la violazione dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen., il ricorso va comunque rigettato in applicazione della prova di resistenza.
Espunte le dichiarazioni contestate, restano a carico dell’imputato le dichiarazioni del testimone oculare e le riprese delle telecamere di sorveglianza, che consentono di individuare l’autovettura transitata pochi istanti dopo gli spari come quella in uso all’imputato. Il ricorrente non ha adempiuto all’onere di illustrare come l’eliminazione delle prove asseritamente inutilizzabili potesse influenzare la piattaforma probatoria al punto da non consentire di pervenire, in caso di espunzione, alla medesima decisione.
Per tali ragioni il ricorso è dichiarato infondato e rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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