Inammissibilità del ricorso per aspecificità e rilettura atomistica degli elementi indiziari (Cass. pen. Sez. 7 n. 9288 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per aspecificità, il ricorso per cassazione che si risolva nella mera reiterazione di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di secondo grado, omettendo una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. È altresì inammissibile il ricorso che tenda a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, attraverso un esame separato e atomistico dei singoli elementi indiziari, in contrasto con la valutazione complessiva e razionale operata dal giudice di merito. La mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello è censurabile in cassazione solo qualora si dimostri l’oggettiva necessità dell’incombente e la presenza, nel testo della decisione, di lacune o manifeste illogicità su punti decisivi. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede una valutazione analitica di tutti gli elementi favorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con sentenza dell’11 marzo 2025, confermava la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di due imputati, ritenuti responsabili dei reati loro ascritti sulla base di un compendio indiziario che il giudice di prime cure aveva analiticamente valutato. Avverso tale decisione, i due imputati proponevano distinti ricorsi per cassazione, affidati a motivi di impugnazione concernenti la valutazione del materiale probatorio, il rigetto di istanze istruttorie e il trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Settima Sezione Penale ha preliminarmente scrutinato il ricorso proposto nell’interesse del primo imputato, incentrato sulla contestazione della valutazione del compendio indiziario. La Corte ha rilevato come la Corte territoriale avesse fornito una motivazione analitica, ripercorrendo ciascun elemento indiziario e ponendolo a confronto con significativi riscontri estrinseci. Il motivo è stato pertanto ritenuto inammissibile per aspecificità, risolvendosi nella reiterazione di doglianze già dedotte in appello e disattese, senza assolvere alla funzione di critica argomentata richiesta dal giudizio di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 42046 del 2019).
In secondo luogo, la Corte ha evidenziato come il ricorso tendesse a una inammissibile rilettura degli elementi di fatto, basata su un esame separato e atomistico dei singoli elementi. Tale approccio, che adotta nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti, contrasta con il consolidato orientamento di legittimità, richiamato in sentenza (Sez. 6, n. 27429 del 2006; Sez. 6, n. 25255 del 2012), che preclude al giudice di legittimità una rinnovata valutazione del merito.
Quanto al ricorso del secondo imputato, il primo motivo, relativo al rigetto dell’istanza di integrazione istruttoria, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la mancata rinnovazione dell’istruttoria in appello è censurabile solo in presenza di oggettiva necessità dell’incombente e di lacune motivazionali emergenti dal testo della sentenza (cfr. Sez. 5, n. 32379 del 2018; Sez. 6, n. 1256 del 2014). Nel caso di specie, il giudice di merito aveva adeguatamente motivato la superfluità dell’integrazione, essendo l’identificazione già avvenuta senza margini di incertezza.
Il secondo motivo, concernente le circostanze aggravanti, è stato dichiarato inammissibile per aspecificità, avendo la Corte d’appello esplicato le ragioni della propria adesione alla sentenza di primo grado, in un contesto di motivazioni omogenee e integrabili in una struttura argomentativa unitaria (cfr. Sez. 3, n. 44418 del 2013). Il terzo motivo, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione, è stato parimenti ritenuto aspecifico, risultando dalla motivazione un’adeguata replica sul punto.
La Corte ha infine ricordato che il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede la considerazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli decisivi (cfr. Sez. 2, n. 3609 del 2011). I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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