Sequestro preventivo e ricorso per cassazione ammesso solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. III n. 41449 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge e, quanto alla motivazione del provvedimento impugnato, unicamente per inesistenza o mera apparenza della stessa. Non è pertanto deducibile in sede di legittimità l’illogicità manifesta o la contraddittorietà della motivazione, censurabili solo attraverso il motivo di cui all’art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. Ne consegue l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., del ricorso che, dietro lo schermo della violazione di legge, censuri in realtà il contenuto della motivazione non condivisa.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma disponeva, in data 19.05.2025, il sequestro preventivo di una somma di denaro rinvenuta in possesso dell’indagato. Il provvedimento era adottato ai sensi dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990, in relazione alla contestazione del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e dell’art. 240-bis cod. pen. quanto al reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990.
Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza dell’08.08.2025, rigettava l’istanza di riesame. L’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge sui presupposti del sequestro e motivazione apparente in ordine all’incapacità reddituale e patrimoniale, con particolare riguardo all’ampio iato temporale tra i fatti risalenti e l’odierna contestazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. In via preliminare ricorda che la fase cautelare relativa al reato associativo si era chiusa con una precedente sentenza della Sezione VI, che aveva confermato il giudizio di gravità indiziaria e la permanenza dell’associazione almeno fino al febbraio 2019.
Nel merito della doglianza, il ricorrente sosteneva la riconducibilità della somma all’attività lavorativa, ancorché svolta prevalentemente in nero, e il mancato rispetto del principio di ragionevolezza temporale; aggiungeva che parte della somma sarebbe stata di proprietà di un familiare, come attestato da una scritta sulla busta.
La Corte rileva che la censura è inammissibile a norma dell’art. 325 cod. proc. pen.: dietro lo schermo della violazione di legge, il ricorso critica in realtà il «contenuto» della motivazione. Richiama i principi consolidati — Sez. U n. 5876 del 28.01.2004 (Bevilacqua, Rv. 226710); Sez. 3 n. 35133 del 07.07.2023 (Messina, n.m.); Sez. 3 n. 385 del 06.10.2022 (Toninelli, Rv. 283916); Sez. 5 n. 8434 dell’11.01.2007 (Rv. 236255); Sez. 6 n. 7472 del 21.01.2009 (Rv. 242916) — secondo cui integrano la violazione di legge solo la mancanza assoluta o la mera apparenza della motivazione, non l’illogicità manifesta o la contraddittorietà.
Nel caso in esame il Tribunale del riesame aveva evidenziato che la documentazione prodotta certificava solo lo svolgimento, nel 2022, di alcuni mesi di attività lavorativa, mentre l’attività della compagna era dedotta ma non documentata, così come nulla era documentato sulla provenienza del denaro asseritamente di proprietà della figlia. Anche la ragionevolezza temporale era stata ritenuta sussistente in riferimento al rinvenimento, nel 2019, di altra somma priva di legittima giustificazione. L’ordinanza aveva inoltre circoscritto la pericolosità non qualificata richiamando i contatti dell’indagato con soggetti pregiudicati in materia di stupefacenti.
Si tratta, conclude la Corte, di motivazione non meramente apparente, ma semmai errata, e come tale non censurabile in sede di legittimità. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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