Riforma in peius dell’appello cautelare e limiti del sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. II n. 41448 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La riforma in senso sfavorevole all’indagato, adottata dal tribunale del riesame quale giudice dell’appello cautelare, non richiede una motivazione rafforzata, non dovendo il giudice dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, l’insostenibilità della decisione del primo giudice; è tuttavia necessario un confronto critico con gli argomenti posti a fondamento della pronuncia riformata, che devono essere vagliati e superati con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall’intero compendio processuale. Il controllo di legittimità non consente alcuna revisione degli elementi materiali e fattuali, né dell’apprezzamento delle esigenze cautelari e della scelta della misura, rientrando tali valutazioni nel compito esclusivo del giudice della cautela e del tribunale del riesame. Il sindacato resta circoscritto all’esame dell’atto impugnato, per verificare l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative e l’assenza di illogicità evidenti.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato all’indagato la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa con prescrizioni e dispositivo elettronico di controllo. Su appello del pubblico ministero, il Tribunale di Ancona, quale giudice del riesame, in parziale riforma dell’ordinanza genetica sostituiva quella misura con la custodia cautelare in carcere.
Il difensore propone ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo deduce violazione dell’art. 274 cod. proc. pen., contestando l’attualità e concretezza delle esigenze cautelari e la loro soddisfacibilità solo con la custodia intramuraria. Con il secondo deduce violazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., lamentando l’apparente assertività del giudizio prognostico e l’omessa considerazione del decorso del tempo e della custodia applicata in altro procedimento.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile e muove da una premessa processuale: esiste un giudicato cautelare sul quadro indiziario, essendo intervenuta rinuncia al riesame avverso l’ordinanza genetica, senza che siano stati dedotti elementi sopravvenuti e diversi. Il primo motivo, nella parte in cui censura la valutazione di attendibilità della persona offesa, è pertanto non consentito.
Sui profili residui il Collegio chiarisce i limiti del sindacato di legittimità. La riforma in senso sfavorevole all’indagato non impone una motivazione rafforzata: diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, non occorre la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, dell’insostenibilità della soluzione del primo giudice. È però necessario che il giudice d’appello cautelare compia una valutazione totale, autonoma e completa degli elementi addotti dalle parti nel contraddittorio, confrontandosi con gli argomenti che fondano la decisione impugnata, che devono essere vagliati e superati con argomentazioni autonomamente accettabili. La Corte richiama sul punto Sez. 6 n. 44713 del 2019, Sez. 5 n. 28580 del 2020, Sez. 3 n. 31022 del 2023 e Sez. 2 n. 33344 del 2023.
Il controllo di legittimità non attribuisce alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate: si tratta di valutazioni rientranti nel compito esclusivo del giudice della cautela e del tribunale del riesame. Il sindacato è circoscritto all’esame dell’atto impugnato, per verificarne l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative e l’assenza di illogicità evidenti, secondo il parametro di Sez. 6 n. 2146 del 1995 e Sez. 2 n. 56 del 2011.
Le censure sono manifestamente infondate, perché attengono al merito e presentano profili di aspecificità. Il Tribunale si è rapportato in modo critico e puntuale con le argomentazioni del primo giudice, superandole con argomentazioni di maggiore forza persuasiva. Ha illustrato la gravità dei fatti dalle modalità brutali dell’aggressione, dalla documentazione medica e fotografica e dalla percezione dei militari intervenuti, valorizzando i precedenti penali e la condotta di spasmodica ricerca della persona offesa. Ha poi correttamente applicato il principio per cui resta estranea alla valutazione di gravità l’eventuale condotta volontaria della persona offesa, in forza di Sez. 6 n. 4936 del 2025 e del criterio di priorità alla sicurezza delle vittime dell’art. 52 della Convenzione di Istanbul.
Quanto all’adeguatezza della misura, la Corte reputa correttamente valorizzata la precedente condanna per evasione e il mancato consenso dell’indagato al braccialetto elettronico. Il sillogismo difensivo fondato sulla misura custodiale applicata in altro procedimento è fallace, per l’autonomia dei procedimenti e dei regimi cautelari, ben potendo il comportamento trasgressivo fondare una prognosi negativa. Segue la condanna alle spese e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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