Peculato del ricevitore del lotto per mancato versamento delle giocate (Cass. pen. Sez. VI n. 37885 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Commette il reato di peculato il ricevitore titolare di un’attività di raccolta delle giocate del lotto che ometta il versamento delle somme riscosse. Il denaro incassato è, sin dal momento della riscossione, di pertinenza della pubblica amministrazione e il ricevitore riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio. La natura privatistica della società concessionaria non altera la struttura pubblicistica del rapporto, poiché essa gestisce in virtù di concessione un’attività altrimenti riservata all’ente pubblico. Il reato si consuma quando emerge che si è realizzata l’interversione del titolo del possesso, con l’agente che ha agito uti dominus, e non con il mero ritardo nel riversamento o con lo spirare del termine dell’intimazione. Il peculato d’uso non è configurabile in relazione al denaro, la cui natura fungibile non consente la restituzione della stessa cosa.
Il Fatto
La Corte di appello confermava la condanna del ricorrente per il reato di peculato, commesso mediante l’appropriazione di somme ricevute in qualità di titolare di una ricevitoria del lotto. I giudici riconoscevano la diminuente di cui all’art. 89 cod. pen. e rideterminavano la pena in anni uno, mesi due e giorni sette di reclusione. Avverso la sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro motivi.
La difesa contestava in primo luogo la qualificazione della condotta come peculato, sostenendo che il ricevitore agirebbe in una sfera privatistica, con un rapporto di natura contrattuale verso la società concessionaria e senza alcun profilo pubblicistico. Venivano inoltre dedotti l’omesso esame di una memoria difensiva, la mancata rinnovazione dell’istruttoria, l’assenza di accertamento sull’interversione del possesso, la configurabilità del peculato d’uso, la sussistenza di una causa di forza maggiore e il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione della qualifica soggettiva. La prospettazione difensiva, secondo cui l’esercente che riceve le giocate non avrebbe alcun rapporto diretto con l’amministrazione, non si confronta con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Le pronunce richiamate — Sez. VI n. 46954 del 21.5.2015 e Sez. VI n. 4937 del 30.4.2019 — affermano che il denaro incassato dall’agente, che riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio, è sin dalla riscossione di pertinenza della pubblica amministrazione.
L’obiezione secondo cui il versamento avveniva in favore della società concessionaria e non direttamente all’amministrazione non coglie nel segno. La società concessionaria, in quanto agisce in virtù di un rapporto concessorio traslativo del potere di gestire un’attività altrimenti non consentita, svolge una funzione di tipo pubblicistico. Sussiste una sostanziale equivalenza tra la società concessionaria e l’ente pubblico cui confluiscono le somme delle giocate, depurate delle vincite e dei corrispettivi.
Il principio trova conferma nella fattispecie similare del Prelievo unico erariale, decisa dalle Sezioni Unite n. 6087 del 24.9.2020, secondo cui integra il delitto di peculato la condotta del gestore o esercente degli apparecchi da gioco che si impossessi dei proventi, poiché il denaro appartiene alla pubblica amministrazione sin dalla riscossione. Nel gioco del lotto, i singoli ricevitori contribuiscono direttamente allo svolgimento del servizio pubblico e devono essere espressamente autorizzati alla raccolta in forza di concessione, circostanza che denota il trasferimento al privato di una funzione riservata all’ente.
Quanto all’accertamento dell’interversione del possesso, la Corte richiama il principio per cui, in tema di peculato per ritardato versamento, il reato non si perfeziona allo spirare del termine dell’intimazione, ma quando emerge senza dubbio che si è realizzata l’interversione del titolo del possesso e che il concessionario ha agito uti dominus (Sez. VI n. 33468 del 14.6.2023). Nel caso concreto le somme erano state impiegate dall’imputato in scommesse, circostanza indicativa della volontà di utilizzare il denaro come proprio.
Il peculato d’uso è escluso, poiché configurabile solo per cose di specie e non per il denaro, menzionato in modo alternativo nel solo primo comma dell’art. 314 cod. pen., la cui natura fungibile non consente la restituzione della stessa cosa ma solo del tantundem (Sez. VI n. 49474 del 4.12.2015). La ludopatia, inoltre, non integra la forza maggiore, trattandosi di scelta volontaria e consapevole. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.