Piazza di spaccio esclude la lieve entità ex art. 73 comma 5 (Cass. pen. Sez. VI n. 41502 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la valutazione dell’offensività della condotta non può essere ancorata al solo quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto e alle sue relazioni con il mercato di riferimento. Rilevano l’entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, il numero di assuntori riforniti, la rete organizzativa e le peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo dai controlli. Ne consegue che non può ritenersi di lieve entità il fatto compiuto nel quadro della gestione di una “piazza di spaccio”, connotata da un’articolata organizzazione di supporto e difesa e da uno stabile commercio di sostanza stupefacente. Il riferimento al solo dato ponderale, senza confronto con tali profili di fatto, rende il ricorso generico e ne impone la declaratoria di inammissibilità.
Il Fatto
Il ricorrente era destinatario di un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di dimora, emessa dal Tribunale monocratico di Roma in data 3 luglio 2025 per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, in relazione alla detenzione a fini di spaccio di cocaina suddivisa in più involucri. Il Tribunale per il riesame di Roma, con ordinanza del 14 luglio 2025, aveva confermato il provvedimento.
A fondamento del diniego di riqualificazione nel comma 5, il Tribunale aveva valorizzato il dato ponderale, il numero di dosi ricavabili, l’inserimento dell’attività in una nota “piazza di spaccio” e la somma di denaro rinvenuta in possesso dell’indagato. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di vizio di motivazione, lamentando che il solo dato ponderale non escluda di per sé la lieve entità, in ragione di studi statistici della stessa Sezione.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che lo stesso è diretto a sostenere una diversa qualificazione giuridica sulla base di argomentazioni generiche, fondate esclusivamente sul dato ponderale e prive di confronto con le ragioni addotte dal giudice del riesame.
Il Collegio ha ribadito che, in tema di stupefacenti, la valutazione dell’offensività non può ancorarsi al solo quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma va condotta sulle concrete capacità di azione del soggetto e sulle sue relazioni con il mercato di riferimento. Assumono rilievo l’entità della droga movimentata, il numero di assuntori riforniti, la rete organizzativa e le modalità adottate per eludere i controlli.
Su queste basi, la Corte ha affermato che non può ritenersi di lieve entità il fatto compiuto nel quadro della gestione di una “piazza di spaccio”, connotata da un’articolata organizzazione di supporto e difesa e idonea ad assicurare uno stabile commercio di sostanza stupefacente. Il giudice territoriale, pertanto, non si era limitato al dato ponderale, ma aveva valorizzato l’inserimento dell’attività nel contesto di una piazza di spaccio.
Il ricorrente non ha neppure minimamente affrontato tale profilo di fatto, limitandosi a censurare il riferimento al quantitativo. Ne deriva che alla Corte di cassazione non è consentito operare ulteriori valutazioni sulla ricostruzione del fatto, non oggetto di specifiche censure, in coerenza con i limiti del giudizio di legittimità fissati dall’art. 606 cod. proc. pen. La genericità del ricorso impedisce risposte per carenza di cognizione a esso addebitabile.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma determinata in via equitativa in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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