Concorso dell’extraneus nel peculato e conoscibilità della qualifica pubblicistica (Cass. pen. Sez. VI n. 41494 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di peculato, l’estensione della responsabilità al concorrente extraneus ai sensi dell’art. 117 cod. pen. presuppone la prova della conoscibilità della qualifica soggettiva pubblicistica del concorrente intraneus, da accertare a titolo quanto meno di colpa in concreto. Il concorso nel reato proprio è configurabile anche quando l’extraneus si sia dolosamente avvalso della qualifica del coautore per agevolare la condotta appropriativa. La qualificazione del fatto è esclusa sia dal furto, per l’avvenuta disponibilità dei beni, sia dalla truffa, poiché i raggiri non determinano il trasferimento del possesso ma solo l’occultamento dell’illecito. L’attenuante di cui all’art. 117, secondo comma, cod. pen. resta rimessa all’ampia discrezionalità del giudice, non riconoscibile in caso di piena consapevolezza della qualifica dell’intraneus.
Il Fatto
Alcuni dipendenti di una società in house a capitale interamente pubblico, affidataria del servizio di nettezza urbana, sono stati condannati per peculato continuato, per essersi appropriati di carburante, abbigliamento e strumenti di lavoro. La Corte di appello ha confermato la condanna di primo grado.
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, contestando in particolare l’attribuzione della qualifica soggettiva richiesta dal reato proprio e la configurabilità del concorso dell’extraneus, oltre alla ricostruzione del fatto e al trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
I ricorsi sono infondati. La Corte affronta in via principale la questione del concorso nel reato proprio, osservando che le condotte appropriative non erano isolate ma realizzate con la complicità di una pluralità di dipendenti della società, tra cui soggetti pacificamente rivestenti la qualifica di incaricati di pubblico servizio.
Richiamando il principio consolidato — Sez. VI n. 5636 del 2023 e Sez. VI n. 25390 del 2019 — la Corte ribadisce che l’estensione della responsabilità all’extraneus presuppone almeno la prova della conoscibilità della qualifica soggettiva del concorrente intraneus, da accertare quanto meno a titolo di colpa in concreto. Nel caso concreto, i ricorrenti avevano piena consapevolezza del ruolo sovraordinato dei soggetti coinvolti, e la reiterata condotta appropriativa si basava proprio sulla consapevolezza dell’impunità derivante dal loro coinvolgimento.
La Corte esclude pertanto la configurabilità del furto, poiché le appropriazioni ricadevano su beni di cui i ricorrenti avevano il possesso, diretto o per il tramite dei concorrenti, con esclusione del preventivo impossessamento. Quanto alla truffa, richiamando Sez. Un. n. 34026 del 2025 e Sez. VI n. 24096 del 2025, l’elemento distintivo risiede nel modo di acquisto del possesso: nella truffa occorrono artifizi e raggiri che inducano la vittima al trasferimento del bene, mentre nella specie i raggiri erano diretti solo ad occultare la condotta.
Le censure sulla ricostruzione del fatto sono manifestamente infondate, poiché sollecitano una rilettura nel merito non consentita in sede di legittimità. Quanto al trattamento sanzionatorio, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è giustificato dalla non dirimente incensuratezza e dall’assenza di elementi favorevoli. L’art. 117, secondo comma, cod. pen. lascia al giudice ampia discrezionalità, collegata ai criteri dell’art. 133 cod. pen.: l’attenuante non può essere riconosciuta quando l’extraneus ha agito nella piena consapevolezza della qualifica del concorrente.
Nota della Redazione
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