Questioni cautelari non dedotte in prime cure inammissibili in cassazione (Cass. pen. Sez. VI n. 41503 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza cautelare è inammissibile, per la parte in cui introduce questioni non dedotte al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il mezzo di gravame previsto dall’art. 310 cod. proc. pen. ha natura devolutiva: non consente motivi nuovi rispetto all’istanza sottoposta al giudice di prime cure, né attribuisce al giudice ad quem il potere di estendere d’ufficio la propria cognizione a questioni non esaminate dal giudice a quo, salvo che si tratti di nullità assolute rilevabili in ogni stato e grado. Le censure che sollecitano un diverso apprezzamento degli elementi di fatto in punto di proporzionalità e adeguatezza della misura sono inammissibili in sede di legittimità.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari di Palermo ha applicato al ricorrente la misura degli arresti domiciliari, in relazione al reato di favoreggiamento personale aggravato ai sensi dell’art. 384-ter, primo comma, cod. pen. Le esigenze cautelari sono state ritenute nel pericolo di recidivanza specifica. Il giudice ha invece escluso la sussistenza di gravi indizi quanto all’aggravante contestata.
All’esito dell’interrogatorio di garanzia, il ricorrente ha chiesto la sostituzione con misura non detentiva, per poter continuare a gestire l’associazione sportiva presieduta. L’istanza è stata rigettata. Il provvedimento è stato impugnato con appello cautelare ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. Il Tribunale di Palermo, con l’ordinanza qui impugnata, ha respinto l’appello. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile sotto entrambi i profili esaminati. Quanto alla dedotta inconsapevolezza del ricorrente circa lo spessore criminale del soggetto beneficiario del favoreggiamento, il tema non era stato sottoposto al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. All’esito dell’interrogatorio di garanzia era stato chiesto unicamente di affievolire il regime cautelare, in ragione della necessità di continuare a esercitare l’attività lavorativa.
Essendo in discussione una questione processuale, la Corte accede direttamente agli atti, richiamando Sez. U n. 42792 del 31.10.2001, Policastro. La lettura delle trascrizioni conferma che il tema non è stato devoluto al primo giudice. La mancata deduzione rende inammissibile la proposizione della questione nelle successive fasi di impugnazione.
L’approdo si pone in continuità con la giurisprudenza sulla natura devolutiva del mezzo di gravame. Non possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati nell’istanza sottoposta al giudice di prime cure, né al giudice ad quem è attribuito il potere di estendere d’ufficio la cognizione, salvo che si tratti di nullità assolute rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado. La Corte richiama Sez. II n. 6597 del 11.01.2024, Salvati e Sez. IV n. 576 del 18.12.2024, Pmt c/Baffa.
Quanto alle censure sulla proporzionalità e adeguatezza della misura, esse sollecitano una valutazione di fatto preclusa in sede di legittimità. Il Tribunale ha congruamente evidenziato l’assenza di elementi di novità rispetto al quadro cautelare già valutato all’atto dell’imposizione. La pericolosità sociale è stata desunta dal ruolo di intermediario assunto dal ricorrente. L’impegno lavorativo preesisteva all’applicazione della misura ed era concomitante alla commissione dei fatti.
Nel provvedimento si aggiunge che non è stata richiesta l’autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari per svolgere attività lavorativa, né dedotta una situazione di indigenza ai sensi dell’art. 284, comma 3, cod. proc. pen. La motivazione non è contraddittoria né manifestamente illogica: le censure si risolvono in una sollecitazione a diverso apprezzamento di fatto.
Ne discende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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