Riesame cautelare, il controllo di legittimità resta nei limiti della motivazione (Cass. pen. Sez. I n. 38665 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, quando con ricorso per cassazione si denuncia vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta di verificare se il giudice di merito abbia adeguatamente dato conto delle ragioni poste a fondamento della gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di legittimità non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, né di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato. In materia di intercettazioni, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituiscono questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile solo per manifesta illogicità. Ai fini cautelari, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non è superata dal decorso di un tempo considerevole tra i fatti e la misura, se risultano accertate l’esistenza del sodalizio, la pregressa partecipazione e la perdurante adesione ai suoi valori.

Il Fatto

Il tribunale del riesame ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti dell’indagato in relazione a capi di imputazione provvisoria che contestano la partecipazione a un’associazione di tipo mafioso e due episodi estorsivi, uno dei quali tentato.

Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi con i quali ha censurato la gravità indiziaria del reato associativo e delle condotte estorsive, la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, il rilievo del tempo trascorso dai fatti e l’omessa considerazione di una misura meno afflittiva.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio delle Sezioni Unite n. 11 del 2000, richiamato insieme ad altre pronunce di legittimità, secondo cui il controllo sulla motivazione cautelare si arresta alla verifica della congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, restando esclusa ogni revisione del materiale fattuale. Su questa base dichiara manifestamente infondati i primi quattro motivi.

Il primo motivo, privo di riferimenti specifici alle parti dell’ordinanza ritenute viziate, non si confronta con le argomentazioni che illustrano i legami del ricorrente con esponenti del sodalizio e il suo rapporto fiduciario con la vertice del clan. Il secondo, relativo all’episodio estorsivo, si scontra con la regola per cui l’interpretazione delle conversazioni captate è questione di fatto, sindacabile solo per manifesta illogicità; la lettura del tribunale risulta sorretta dall’annotazione di servizio e dal riferimento dell’indagato al proprio referente associativo.

Il terzo motivo non scalfisce la ricostruzione dell’attività di intermediazione, perché la circostanza che il mandato a trattare con l’esponente del gruppo rivale fosse stato affidato ad altro soggetto non esclude l’apporto concorsuale dell’indagato, ai sensi dell’art. 110 cod. pen., emergendo il suo costante interessamento alla vicenda estorsiva.

Quanto al quarto motivo, l’episodio dell’agevolazione della fuga della vertice del clan, sebbene collocato oltre il termine della contestazione associativa, è stato valutato dal tribunale ai fini di attualizzazione delle esigenze cautelari e, comunque, a riprova della perdurante affiliazione. Le dichiarazioni dei collaboratori, lungi dal contraddire il vincolo, ne scandiscono temporalmente la sussistenza.

Il quinto motivo è respinto sul rilievo che l’ordinanza ha correttamente applicato il principio per cui la presunzione relativa ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non cade per il solo decorso del tempo, ove manchino elementi che dimostrino l’effettivo allontanamento dal gruppo criminale. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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