Patteggiamento e qualificazione della cessione di marijuana (Cass. pen. Sez. VI n. 41507 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, la deduzione concernente l’erronea qualificazione giuridica del fatto è prevista dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e, in astratto, non è preclusa; essa è però manifestamente infondata quando l’errore nella indicazione del comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 non incide sulla qualificazione del fatto ritenuto più grave e posto a base della continuazione. La deduzione sul trattamento sanzionatorio, invece, non è ricevibile in Cassazione quando la pena discende da patteggiamento, essendo coperta dall’accordo delle parti. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Il Fatto
Il Tribunale di Pordenone, a seguito di patteggiamento, applicava all’imputato la pena di tre anni, un mese e 10 giorni di reclusione e 13.634 euro di multa per una pluralità di cessioni di stupefacenti. Avverso la sentenza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi: da un lato, la violazione di legge e il vizio di motivazione per l’erronea qualificazione dei fatti di reato (ritenuti di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, anziché al comma 4, trattandosi di cessioni di derivati di marijuana); dall’altro, la violazione di legge e il vizio di motivazione sulla quantificazione della pena, asseritamente eccessiva.
La questione giungeva così davanti alla Corte di cassazione, chiamata a verificare la ricevibilità dei motivi in presenza di una sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, muovendo dal primo motivo. Il Collegio ha ricordato che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., le ragioni inerenti all’erronea qualificazione giuridica del fatto non sono, in ipotesi, precluse nel giudizio di legittimità. Esse erano quindi, in astratto, proponibili.
La Corte ha però rilevato che la doglianza era, in concreto, manifestamente infondata. Nel caso di specie il Giudice di merito, nel calcolo della pena, aveva riconosciuto la continuazione tra numerosi fatti di reato e, nell’individuare la pena base, aveva ritenuto più grave un capo che concerneva la detenzione a fini di cessione di cocaina e di hashish. Il reato a partire dal quale è stato operato l’aumento riguardava, quindi, un’ipotesi riconducibile all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.
Da ciò la Corte ha tratto la conclusione che l’errore nell’indicazione del comma 1, anziché del comma 4, con riguardo agli episodi ritenuti solo in continuazione, costituiva un errore materiale, privo di concreta incidenza sulla qualificazione giuridica dei fatti e potenzialmente rilevante, al più, sulla mera quantificazione della pena.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che l’irrogazione della pena era discesa da patteggiamento. Pertanto la deduzione sul trattamento sanzionatorio non era ricevibile in sede di legittimità. Da qui la dichiarazione di inammissibilità di entrambi i motivi.
Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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