Recidiva subvalente e revoca della sospensione: decorrenza della prescrizione della pena (Cass. pen. Sez. I n. 41561 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estinzione della pena per decorso del tempo, non può riconnettersi efficacia preclusiva alla recidiva allorché questa, pur ritenuta sussistente dal giudice di merito, sia stata considerata subvalente rispetto alle concorrenti circostanze attenuanti in sede di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. La recidiva subvalente non produce effetti diretti né indiretti sulla pena, salvo che la legge ne imponga la rilevanza prescindendo dal giudizio di bilanciamento. Il termine di decorrenza della prescrizione della pena, divenuta eseguibile per il verificarsi delle condizioni di revoca del beneficio della sospensione condizionale, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca, e non in quello in cui il giudice dell’esecuzione adotta il provvedimento di revoca.
Il Fatto
Il condannato aveva chiesto al giudice dell’esecuzione la declaratoria di estinzione della pena per decorso del tempo in relazione a tre sentenze di condanna emesse dal medesimo Tribunale. Il giudice dell’esecuzione aveva rigettato l’istanza e, successivamente, disatteso l’opposizione proposta dal condannato.
La Corte di appello di Bologna, nella veste di giudice dell’esecuzione, aveva fondato il rigetto su due argomenti: il riconoscimento della recidiva qualificata in una delle condanne esplicava effetto preclusivo anche rispetto alle altre; il termine decennale di prescrizione della pena doveva decorrere dalla data del provvedimento di revoca del beneficio della sospensione condizionale. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso su entrambi i profili. Quanto al primo, ha richiamato il principio secondo cui la recidiva subvalente non può produrre effetti indiretti quando sia stata accertata in cognizione come tale e non sussistano vincoli normativi in contrario. La Corte ha richiamato Sez. I n. 36906 del 2024 e Sez. I n. 13794 del 2025, oltre al dictum di Sez. U n. 20808 del 2018 (Schettino), secondo cui la valutazione di subvalenza esprime una disfunzionalità della recidiva rispetto al programma di trattamento, sicché sarebbe contraddittorio attribuirle valore in successive valutazioni incidenti su quel programma.
Nel caso concreto, la sentenza che aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche computandole come prevalenti rispetto alla recidiva conduceva ad applicare tale regola ermeneutica. La doglianza difensiva è stata pertanto accolta. La recidiva, ha osservato la Corte, non può avere effetti indiretti quando sia stata dichiarata subvalente, fuori dai casi in cui il legislatore ne impone espressamente la rilevanza.
Quanto al secondo profilo, relativo alle condanne per cui era stata revocata la sospensione condizionale, la Corte ha richiamato Sez. F n. 27328 del 2020 (Francavilla) e Sez. U n. 2 del 2015 (Maiorella): il termine di decorrenza della prescrizione della pena, divenuta eseguibile per il verificarsi delle condizioni di revoca, inizia nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca, non quando il giudice dell’esecuzione adotta il provvedimento di revoca. La sentenza da cui traeva origine la revoca era divenuta irrevocabile anteriormente, e da tale data doveva computarsi il termine decennale. La Corte ha quindi ritenuto errata l’impostazione del giudice dell’esecuzione e ha annullato il provvedimento con rinvio alla Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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