Pena illegale più favorevole non correggibile se manca l’impugnazione del P.M. (Cass. pen. Sez. II n. 28626 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione della pena, ove il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge ma in senso favorevole all’imputato, si realizza un errore di giudizio che la Corte di cassazione, in difetto di specifico motivo di gravame da parte del P.M., non può correggere né con le formalità di correzione degli artt. 130 e 619 cod. proc. pen., trattandosi di errore valutativo e non di errore materiale di computo aritmetico, né in forza dell’art. 1 cod. pen. e del compito istituzionale di correggere le deviazioni da tale disposizione. La possibilità di emendare in sede di legittimità la illegalità della pena, nella specie o nella quantità, resta limitata all’ipotesi in cui l’errore sia avvenuto a danno dell’imputato, non essendo superabile, anche in sede di legittimità, il limite del divieto di reformatio in peius.

Il Fatto

Con sentenza del 30/04/2025 il G.u.p. del Tribunale per i minorenni di Campobasso, definito il giudizio con rito abbreviato, ha condannato due imputati per rapina aggravata e lesioni, commesse il 10/02/2024.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, deducendo un unico motivo relativo al trattamento sanzionatorio. Il ricorrente ha rilevato che la pena base assunta dal giudice di merito per il reato più grave è inferiore, quanto alla reclusione, ai limiti edittali fissati dall’art. 628 cod. pen. a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 103/2017 e dalla legge n. 36/2019, mentre, quanto alla multa, la pena inflitta risulta superiore ai massimi di legge. Il P.M. ha quindi chiesto la riforma della sentenza, con aumento della reclusione e riduzione della pena pecuniaria.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte accerta l’effettività dell’errore denunciato: il giudice di merito ha applicato il minimo edittale per il reato di rapina, fissato in anni cinque di reclusione, senza considerare che l’epoca di commissione dei fatti è successiva all’entrata in vigore del nuovo minimo, introdotto dalla legge n. 36/2019.

La Suprema Corte rileva però che l’errore non è emendabile in sede di legittimità. Il percorso argomentativo richiama il costante principio secondo cui, quando il giudice infligge una pena contraria alla previsione di legge ma in senso favorevole all’imputato, si configura un errore di giudizio, non un errore materiale di computo aritmetico della pena. Ne deriva l’impossibilità di porvi rimedio con le formalità di correzione previste dagli artt. 130 e 619 cod. proc. pen.

La Corte esclude altresì che l’intervento possa fondarsi sull’art. 1 cod. pen. e sul compito istituzionale di correggere le deviazioni dalla legge penale. Il potere di correggere in sede di legittimità l’illegalità della pena, nella specie o nella quantità, è limitato all’ipotesi in cui l’errore sia avvenuto a danno dell’imputato: non è superabile, neppure in cassazione, il limite del divieto di reformatio in peius. A sostegno il Collegio richiama i precedenti Sez. 2 n. 22494 del 25/05/2021, Sez. 6 n. 49858 del 20/11/2013 e Sez. 5 n. 44897 del 30/09/2015.

Da qui l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con trasmissione degli atti al Tribunale per i minorenni di Campobasso in diversa composizione per nuovo esame sul punto. La Corte dispone infine l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti in caso di diffusione del provvedimento, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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