Reddito di cittadinanza, omissione sullo stato detentivo e successione di leggi penali (Cass. pen. Sez. III n. 41560 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La formale abrogazione della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, disposta dall’art. 1, comma 318, legge n. 197 del 2022 a far data dall’1 gennaio 2024, non integra una ipotesi di abolitio criminis ex art. 2, comma 2, cod. pen., ma dà luogo a una successione di leggi penali nel tempo ex art. 2, comma 3, cod. pen., in ragione della corrispondente incriminazione introdotta dall’art. 8 d.l. n. 48 del 2023, riferita all’assegno di inclusione in sostituzione del reddito di cittadinanza. La deroga al principio di retroattività della lex mitior, operata dall’art. 13, comma 3, d.l. n. 48 del 2023 per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023, supera il vaglio di legittimità costituzionale. L’omessa comunicazione dello stato detentivo sopravvenuto di un componente del nucleo familiare costituisce informazione dovuta e rilevante ai fini della riduzione del beneficio, penalmente sanzionata ex art. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019, in relazione all’art. 3, comma 13, del medesimo decreto.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado dal G.I.P. del Tribunale di Cuneo alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 7, commi 1 e 5, lett. g), d.l. n. 4 del 2019. Gli si contesta di aver percepito il reddito di cittadinanza dal settembre 2020 senza comunicare, entro il termine di due mesi, di essere detenuto dal 30 marzo 2020.
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 5 maggio 2025, ha confermato la condanna. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: violazione di legge in relazione alla ritenuta persistenza della rilevanza penale del fatto, insussistenza dell’elemento oggettivo del reato e vizio di motivazione sull’elemento soggettivo.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione della successione di leggi penali. Il Collegio richiama il proprio orientamento consolidato, secondo cui l’abrogazione dell’art. 7 d.l. n. 4 del 2019 non integra abolitio criminis, poiché la nuova incriminazione di cui all’art. 8 d.l. n. 48 del 2023 è del tutto sovrapponibile e riferita all’assegno di inclusione. Sul punto vengono citate Sez. III n. 39155 del 2024 e Sez. III n. 7541 del 2024.
I rilievi di illegittimità costituzionale sono respinti in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 2024, che ha ritenuto manifestamente infondate le censure. La deroga al principio di retroattività della lex mitior è sorretta da una giustificazione ragionevole: assicurare tutela penale all’erogazione del beneficio fino alla sua soppressione.
Sul secondo motivo, la Corte precisa che l’art. 7 d.l. n. 4 del 2019 prevede due distinti reati di condotta e di pericolo, la cui ratio risiede nella tutela dell’amministrazione contro affermazioni mendaci od omissioni sulla situazione patrimoniale, reddituale e personale. Secondo Sez. Un. n. 49686 del 2023, la condotta rilevante ex art. 7, comma 2, consiste nell’omissione di un’informazione dovuta e rilevante ai fini della revoca o della riduzione del beneficio.
Il richiamo all’art. 3, commi 8, 9 e 11, è funzionale non ai casi ivi previsti ma ai soli termini. L’interpretazione difensiva finirebbe con l’abrogare parte della norma ed è irrazionale. La lettura sistematica garantisce la tipicità della fattispecie, attraverso il riferimento alle cause di riduzione previste dall’art. 3, comma 13, che dispone di non tener conto dei componenti in stato detentivo ai fini del parametro della scala di equivalenza.
Quanto all’art. 7-ter, la Corte ribadisce che le ipotesi di sospensione da esso disciplinate sono diverse da quella in esame, in cui lo stato detentivo è intervenuto non per titolo cautelare. Infine, sull’elemento soggettivo, richiamando Sez. II n. 23265 del 2024, il Collegio afferma che l’errore sui requisiti del beneficio si risolve in un errore su legge penale, che non esclude il dolo ex art. 5 cod. pen. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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