Condanna in primo grado e fatti sopravvenuti aggravano la custodia (Cass. pen. Sez. 2 n. 3581 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pronuncia di una sentenza di condanna in primo grado a pena elevata può costituire valido fondamento di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare già in atto, purché la relativa valutazione sia condotta congiuntamente ad altri elementi preesistenti, specificamente sintomatici del pericolo di fuga o di recidiva. In sede di giudizio di rinvio, il giudice della cautela è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza rescindente e deve motivare in modo immune da vizi logici in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, valorizzando anche il comportamento tenuto dall’indagato nel corso del procedimento.
Il Fatto
A seguito di un’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, aggravando la precedente misura degli arresti domiciliari. Il provvedimento si fondava su due elementi: la condanna di primo grado a una pena detentiva di sedici anni di reclusione e la condotta di danneggiamento dell’autovettura del sostituto processuale del precedente difensore, posta in essere durante il regime di arresti domiciliari.
Avverso l’ordinanza, l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza degli artt. 125, 274, 275, 276 e 299 cod. proc. pen., la violazione del giudicato cautelare e l’insussistenza di fatti nuovi idonei a giustificare l’aggravamento, contestando la valenza sintomatica della condotta di danneggiamento e la derubricazione del reato in termini migliorativi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricordato che, con la sentenza rescindente, aveva già statuito che la condanna in primo grado a una pena elevata può fondare un provvedimento di aggravamento della misura cautelare, ma solo all’esito di una valutazione congiunta con altri e preesistenti elementi specificamente sintomatici del pericolo di fuga o di recidiva.
Nel caso di specie, il Tribunale del riesame, in ossequio al principio di diritto enunciato, aveva correttamente valutato entrambi gli elementi. In particolare, la condotta di danneggiamento, da cui era scaturito un primo aggravamento poi revocato, era stata ritenuta connotata da “chiari contenuti intimidatori” e da “modalità efferate e simili a esecuzioni di stampo mafioso”, espressive di logiche mafiose e legate “a filo doppio” con l’accertamento del concorso esterno in associazione mafiosa.
Quanto alla censura relativa alla natura meramente impulsiva del danneggiamento, la Corte l’ha ritenuta meramente assertiva, non supportata da elementi concreti. Il Tribunale, proprio in ragione della causale del gesto (la disapprovazione della linea difensiva), aveva legittimamente valorizzato la condotta come sintomatica del pericolo di recidiva, in quanto espressiva di un atteggiamento di sopraffazione e di intimidazione verso gli operatori del diritto.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
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Nota della Redazione
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