Reato continuato in esecuzione obbligo motivare aumenti reati satellite (Cass. pen. Sez. I n. 41613 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice dell’esecuzione — titolare di un potere discrezionale da esercitare secondo i parametri degli artt. 132 e 133 cod. pen. — è tenuto a motivare non solo l’individuazione della pena-base, ma anche l’entità dei singoli aumenti per i reati-satellite di cui all’art. 81, comma secondo, cod. pen. Ciò al fine di rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena. Non è all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base. L’omessa o apparente motivazione sull’aumento integra vizio non meramente formale, tanto più quando la natura dei reati unificati è identica e le violazioni risultano commesse nel medesimo contesto.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione, pronunciando su istanza ex art. 671 cod. proc. pen., riconosceva il vincolo della continuazione tra due sentenze irrevocabili: una pronuncia della Corte di appello di Napoli per reati in materia di stupefacenti associativi e di spaccio, assunta come più grave e quindi come pena base, e una sentenza del Tribunale di Avellino per un’ulteriore violazione della stessa materia.

Per il reato oggetto della seconda decisione, il giudice dell’esecuzione determinava l’aumento in quattro mesi di reclusione. Il condannato proponeva ricorso per cassazione, eccependo il difetto assoluto di motivazione sulla quantificazione dell’aumento: a fronte di aumenti di un solo mese per ciascun reato satellite già unificati in cognizione, l’aumento per il reato omogeneo risultava quadruplo, senza alcuna giustificazione. Il Procuratore generale concludeva per l’annullamento con rinvio.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso, limitatamente alla quantificazione dell’aumento operato per il reato giudicato con la seconda sentenza. Il giudice dell’esecuzione, nel fissare l’aumento in quattro mesi di reclusione, ha omesso ogni motivazione e si è limitato a indicare il mero dato quantitativo della pena, impedendo di verificare in base a quali parametri abbia effettuato l’operazione.

La censura è fondata, perché coglie le carenze motivazionali dell’ordinanza. Il Collegio ribadisce l’orientamento secondo cui il giudice dell’esecuzione deve motivare anche l’entità dei singoli aumenti per i reati satellite, non essendo sufficiente il rispetto del limite legale del triplo della pena-base. La regola è affermata richiamando Sez. I n. 800 del 2020, Sez. I n. 17209 del 2020 e i principi recepiti da Sez. U n. 47127 del 2021.

Il vizio non è meramente formale. La natura del reato unificato è identica a quella dei reati satellite giudicati con la sentenza della Corte napoletana e le violazioni risultano commesse, per come desumibile dalla stessa ordinanza, nel medesimo contesto familiare. Per ciascun reato giudicato in sede di cognizione il giudice dell’esecuzione ha quantificato la pena in un mese di reclusione, mentre per l’omogeneo reato di cui alla seconda sentenza la pena è stata quantificata nel quadruplo, senza specifica motivazione. Ne deriva una immotivata incongruenza tra gli aumenti determinati a titolo di reati satellite del più grave delitto associativo di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990.

Conseguentemente, in coerenza con le conclusioni del Procuratore generale, l’ordinanza è annullata relativamente alla quantificazione della pena a titolo di continuazione, con rinvio al giudice dell’esecuzione in diversa persona fisica, secondo il disposto di Corte cost. n. 183 del 2013, perché proceda a nuovo giudizio tenendo conto dei principi richiamati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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