Giudicato progressivo e inammissibilità impediscono la prescrizione (Cass. pen. Sez. VII n. 35353 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Qualora la Corte di cassazione annulli con rinvio limitatamente alla determinazione della pena, si forma il giudicato progressivo sulla responsabilità dell’imputato e diviene definitiva la decisione su tale parte. Ne consegue l’impossibilità di riproporre nel giudizio di rinvio ogni questione concernente l’accertamento del reato e l’applicazione di cause estintive sopravvenute all’annullamento parziale, compresa la prescrizione. L’inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce, inoltre, la instaurazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. La motivazione del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena può desumersi dal tenore complessivo della decisione, valorizzando i precedenti penali e l’assenza di segni di resipiscenza.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano, in sede di rinvio a seguito di annullamento parziale della Terza sezione penale della Cassazione, dichiarava il condannato immeritevole del beneficio della sospensione condizionale della pena per il reato di cui all’art. 2, commi 1 e 2-bis, d.lgs. n. 74/2000.

L’imputato ha proposto ricorso deducendo tre motivi: la mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, il diniego del beneficio e l’inutilizzabilità delle dichiarazioni di un teste imputato in procedimento connesso e del materiale raccolto dalla Guardia di Finanza.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo e il terzo motivo, giudicandoli manifestamente infondati. Il principio invocato è quello del giudicato progressivo: quando la Cassazione rimette al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, la responsabilità dell’imputato diviene definitiva. Ciò impedisce ogni ulteriore questione sull’accertamento del reato e sulle cause estintive sopravvenute all’annullamento parziale. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 4904 del 1997 e le Sez. III n. 15101 del 2010, Sez. II n. 8039 del 2010, Sez. II n. 4109 del 2016 e Sez. V n. 51098 del 2019.

Il ricorrente non indica, inoltre, quando il termine di prescrizione sarebbe spirato. La sentenza impugnata, in conformità agli artt. 2 e 17 d.lgs. n. 74/2000, chiarisce che il termine maturava il 28 settembre 2025 e non era ancora spirato al momento della decisione. Il motivo di doglianza risulta, pertanto, privo di fondamento.

Quanto al diniego del beneficio, i giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva e non manifestamente illogica, valorizzando i precedenti penali dell’imputato e ulteriori elementi ostativi a una prognosi favorevole, quali la mancata dimostrazione di segni di resipiscenza o di condotte riparatorie. La Corte richiama la Sez. II n. 11992 del 2020, che ammette la motivazione implicita in ordine al diniego dei benefici, desumibile dal tenore complessivo della decisione.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. L’inammissibilità impedisce la instaurazione di una valida impugnazione e preclude la declaratoria di prescrizione, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 32 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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