Riabilitazione e affidamento in prova non provano la buona condotta (Cass. pen. Sez. I n. 41620 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riabilitazione, la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale per un titolo diverso non integra la prova effettiva e costante di buona condotta richiesta dall’art. 179 cod. pen., né consente di prescindere dall’esito della misura. L’ammissione alla misura alternativa presuppone una semplice prognosi di non recidiva e non implica il ravvedimento del condannato, poiché l’affidamento in prova è il contesto in cui tale processo rieducativo può realizzarsi. I due istituti restano distinti per presupposti e finalità, sicché il giudice può attendere l’esito positivo della prova ai fini dell’accertamento della buona condotta.

Il Fatto

Il condannato ha proposto istanza di riabilitazione in relazione a tre sentenze di condanna. Il Magistrato di Sorveglianza aveva rigettato l’istanza perché il richiedente si trovava, per altro titolo, in affidamento in prova al servizio sociale, del cui esito riteneva necessario attendere l’esito ai fini dell’accertamento del requisito della buona condotta.

Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto il reclamo, ritenendo che la condizione dell’art. 179 cod. pen. richieda l’avvenuta estinzione per esito positivo dell’affidamento, potendo il condannato subirne la revoca per violazione delle prescrizioni. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione della norma e il vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato, muovendo dalla natura costitutiva del provvedimento che concede la riabilitazione. Al giudice non spetta una mera ricognizione di presupposti tipici, ma un compito valutativo di natura discrezionale, specie riguardo al requisito della buona condotta, come affermato da Sez. I n. 42066 del 4/4/2014.

La valutazione sulla sussistenza del presupposto si estende dal momento dell’esecuzione o estinzione della pena principale sino a quello della decisione, secondo Sez. I n. 1507 del 17/12/2012, dep. 2013, Carnaghi. Occorre ricercare prove effettive e costanti di buona condotta e non una semplice assenza di elementi negativi, poiché il totale silenzio sulla condotta dell’istante è insufficiente: così Sez. I n. 11572 del 5/2/2013, Faye e Sez. I n. 5470 del 6/11/1998, dep. 1999, Gallico.

Su questa base la motivazione del Tribunale non è apparente né illogica. L’affidamento in prova è un’alternativa alla pena detentiva fondata su una semplice prognosi di non recidiva, che non coincide con la dimostrazione positiva di una buona condotta. Lo svolgimento della prova è corredato da obblighi e prescrizioni ed è monitorato dal servizio sociale e dall’U.E.P.E.; alla funzione rieducativa si è nel tempo affiancata un’esigenza di deflazione carceraria.

I due istituti non sono dunque sovrapponibili. La riabilitazione, causa estintiva delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna, postula il ravvedimento del richiedente, desumibile dai comportamenti tenuti nel periodo minimo di legge e sino alla decisione (Sez. I n. 55063 del 14/11/2017, Fiumefreddo). L’ammissione alla misura alternativa, invece, non implica il ravvedimento, ma solo l’avvio di una revisione critica del comportamento.

La Corte ha aggiunto che la verifica dell’esito dell’affidamento è rimessa al Tribunale di Sorveglianza dall’art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., con autonoma delibazione: lo svolgimento della prova senza revoca non ne sancisce automaticamente l’esito positivo. Irrilevante, infine, la notizia della cessazione della misura per liberazione anticipata, non risultando rappresentata né documentata al Tribunale. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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