Bancarotta: il prestanome risponde se consapevole dell’altrui disegno (Cass. pen. Sez. V n. 41630 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’assunzione meramente formale della carica gestoria non determina un’automatica esenzione di responsabilità dell’amministratore per i reati fallimentari, poiché egli resta diretto destinatario dell’obbligo di regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili e del dovere di vigilanza sull’operato dei delegati e dell’amministratore di fatto. Parimenti, la sola carica formale e l’integrazione dell’elemento materiale non bastano ad affermarne la responsabilità dolosa: per le fattispecie a dolo specifico occorre la dimostrazione effettiva e concreta della consapevolezza dello scopo perseguito dall’effettivo gestore e della scelta, ciononostante, di non esercitare i poteri-doveri di controllo. La fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale specifica non contempla alcun requisito implicito di preordinazione del fatto alla procedura concorsuale, poiché, a differenza delle ipotesi del secondo comma dell’art. 223 legge fall., il fallimento non è elemento costitutivo interno della fattispecie.

Il Fatto

La vicenda riguarda il fallimento di una società dichiarato il 24 settembre 2013. Tre imputati — due amministratori di diritto succedutisi nel tempo e un terzo soggetto, extraneus — erano stati condannati in primo grado per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. La Corte di appello, in parziale riforma, li aveva assolti da tutti i reati loro ascritti, ravvisando in essi meri prestanome del reale dominus della società.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il Procuratore generale distrettuale, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle assoluzioni. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa qualificatoria: si verte in un caso di bancarotta c.d. predatoria, essendo sparita l’intera documentazione contabile e i beni strumentali, a fronte di debiti ingenti. Su questa base ritiene che l’impugnazione colga nel segno, ravvisando lacune argomentative e contraddizioni logiche nella decisione di appello.

Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, la Corte confuta anzitutto l’affermazione della Corte distrettuale secondo cui la condotta, per definirsi fraudolenta, dovrebbe essere orientata in previsione della procedura concorsuale. Tale ricostruzione non trova aggancio normativo né giurisprudenziale: la fattispecie richiede il dolo specifico consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, e non contempla alcun requisito “occulto”. Richiamando le Sezioni Unite n. 22474 del 2016, si esclude che il fallimento sia elemento costitutivo interno della fattispecie di cui al primo comma dell’art. 223 legge fall.

La Corte condivide le coordinate giurisprudenziali sulla responsabilità dell’amministratore formale: non v’è automatica esenzione, poiché egli è destinatario ex art. 2392 c.c. dell’obbligo di tenuta della contabilità e, in caso di delega, non è esonerato dal dovere di vigilanza, eventualmente ai sensi dell’art. 40, comma 2, cod. pen. Simmetricamente, però, non può affermarsi in modo automatico la sua responsabilità dolosa sulla sola base della carica e dell’elemento materiale.

Occorre la prova effettiva e concreta della consapevolezza dello scopo perseguito dall’effettivo gestore e della scelta di omettere i controlli. Sul piano probatorio, l’assunzione solo formale è un importante indizio, che può trasformarsi in prova diretta dell’elemento psicologico. La Corte di appello, pur muovendo da principi corretti, ha però totalmente abdicato al proprio compito, scambiando la propria funzione con quella del giudice di legittimità.

Quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, il giudice di appello ha omesso di appurare le modalità delle condotte distrattive, così da stabilire il coinvolgimento degli imputati nelle singole operazioni. Riguardo alla posizione dell’extraneus, la motivazione è rimasta oscura e contraddittoria: l’assoluzione dell’amministratore con la formula “per non aver commesso il fatto” e quella del terzo “perché il fatto non sussiste” sono logicamente incompatibili. La Corte annulla pertanto la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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