Inammissibile il ricorso cautelare se manca deduzione dell’interesse alla riparazione (Cass. pen. Sez. VI n. 40850 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse dell’indagato a impugnare l’ordinanza applicativa di una misura cautelare personale, disposta da giudice dichiaratosi incompetente ex art. 27 cod. proc. pen. e sostituita da altra tempestivamente emessa dal giudice competente, va ravvisato nella possibilità di presentare istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione. Tale interesse deve essere oggetto di specifica e motivata deduzione in sede di riesame, formulata personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale. L’intenzione di presentare la domanda di riparazione deve essere riconducibile con certezza alla volontà della parte, trattandosi di atto riservato personalmente. In difetto di questa deduzione il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, anche quando la misura applicata non sia detentiva.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., dichiarava l’incompetenza del Giudice per le indagini preliminari di Agrigento in favore del Giudice per le indagini preliminari di Palermo. In parziale accoglimento del riesame, annullava l’ordinanza genetica quanto al reato di cui all’art. 318 cod. pen. e all’esigenza cautelare del pericolo di inquinamento probatorio. Confermava invece la misura dell’obbligo di dimora per i reati di cui agli artt. 110, 319, 319-bis, 321 e 353 cod. pen., disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero di Agrigento.
Avverso tale ordinanza la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo con due motivi la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei delitti di corruzione e di turbativa d’asta.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione dichiara il ricorso inammissibile perché proposto in carenza di interesse. Il percorso argomentativo muove da un orientamento consolidato di legittimità, richiamato dalla Corte: l’interesse dell’indagato a impugnare l’ordinanza cautelare emessa da giudice incompetente, e sostituita da altra tempestivamente adottata dal giudice competente, si radica nella possibilità di presentare istanza di riparazione per ingiusta detenzione. Tale interesse deve però formare oggetto di una deduzione specifica e motivata in sede di riesame.
Il Collegio richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2021, Testini, secondo cui l’interesse a coltivare il ricorso in materia de libertate, in vista di una futura utilizzazione della pronuncia in sede di riparazione, deve essere dedotto in termini concreti, idonei a evidenziare il pregiudizio derivante dall’omissione della pronuncia stessa. Poiché la domanda di riparazione è atto riservato personalmente alla parte, l’intenzione della sua futura presentazione deve essere con certezza riconducibile alla volontà dell’interessato.
La Corte richiama inoltre Sez. 2, n. 37015 del 30/06/2016, Sez. 2, n. 19718 del 23/04/2008, Cass. Sez. 2, n. 1443 del 28/11/2023 e Sez. 6, n. 48583 del 15/10/2019, confermando che la manifestazione di tale volontà deve essere espressa personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale.
Nel caso concreto la deduzione è mancata. Non può equipararsi ad essa il riferimento, formulato nel ricorso in termini meramente probabilistici ed eventuali, a una futura archiviazione o a un esito assolutorio cui potrebbe conseguire un interesse concreto al giudizio di riparazione. La Corte esclude in radice la sussistenza dei presupposti per presentare l’istanza, essendo la ricorrente destinataria di una misura cautelare non detentiva.
Alla declaratoria di inammissibilità, tenuto conto della sentenza Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevata l’assenza di elementi per ritenere la parte incolpevole, conseguono a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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