Concorso esterno in narcotraffico insindacabile nel quantum di pena (Cass. pen. Sez. 3 n. 496 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, nel giudizio di cassazione, la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, atteso che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza ai principi di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. L’adozione de plano, senza fissazione della camera di consiglio e avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen., deducibile con ricorso per cassazione solo se il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all’udienza camerale. La valutazione dell’attendibilità dei collaboratori di giustizia, anche in presenza di dedotti motivi di astio o risentimento, costituisce accertamento di merito che, se sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica, si sottrae al sindacato di legittimità.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio dopo l’annullamento parziale disposto dalla Cassazione con sentenza n. 09652/23, confermava l’affermazione di responsabilità per i tre imputati in relazione al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, rideterminandone le pene. In particolare, per la società – la ricorrente Costa – la Corte riduceva la pena rilevando l’esistenza di una continuazione con un reato già giudicato con sentenza irrevocabile, mentre per un altro ricorrente riconosceva la continuazione con un reato oggetto di altra sentenza, correggendo con provvedimento de plano un errore materiale nel dispositivo. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione tutti gli imputati, deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato infondati tutti i ricorsi. In riferimento alla determinazione della pena, la Corte ha precisato che i giudici di rinvio, nel rideterminare la pena per la ricorrente Costa, avevano correttamente tenuto conto della continuazione tra il reato associativo contestato e altro reato già giudicato con sentenza irrevocabile, evidenziando come l’eventuale indicazione nella parte motiva di una diversa pena costituisse un mero refuso non incidente sul dispositivo. Quanto alla doglianza relativa all’entità dell’aumento per la continuazione, la Corte ha ribadito il principio secondo cui la graduazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, con la conseguenza che la relativa censura è inammissibile laddove miri a una nuova valutazione di congruità.
In ordine alla correzione de plano del dispositivo, la Cassazione ha rilevato che, pur trattandosi di una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen., l’eventuale doglianza risulta generica quando il ricorrente non indichi il concreto interesse che avrebbe avuto a partecipare all’udienza camerale, non potendo dirsi leso il diritto di difesa dalla mera omissione formale del procedimento.
Con riferimento alla posizione della ricorrente Criscuolo, la Corte ha ritenuto che la Corte di appello avesse correttamente colmato le lacune motivazionali evidenziate dalla sentenza di annullamento, procedendo a un approfondito esame delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Guarracino, Donnarumma e Tufano. La Corte ha rilevato che la sussistenza di eventuali motivi di astio o risentimento non elimina di per sé la valenza probatoria delle accuse, ma impone un accertamento particolarmente approfondito, effettuato nella specie dai giudici di rinvio, i quali avevano valorizzato la convergenza delle dichiarazioni e i riscontri oggettivi. In relazione alle dichiarazioni di altro collaboratore che aveva escluso il coinvolgimento della ricorrente, la motivazione della Corte di appello è stata ritenuta logica e coerente, avendo evidenziato che il collaborante, per sua stessa ammissione, non era a conoscenza del ruolo di supporto, essenziale, svolto dalla donna nei periodi di detenzione del marito.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.