Revoca della costituzione di parte civile e inammissibilità del ricorso (Cass. pen. Sez. V n. 41632 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della costituzione di parte civile, intervenuta nelle forme dell’art. 82, comma 1, cod. proc. pen., determina l’estinzione del rapporto civile inserito nel procedimento penale e fa venir meno, per causa sopravvenuta, la pendenza stessa del procedimento. Il giudice di legittimità non può pronunciarsi su un’istanza proposta da chi non è più parte: il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Avvenuta la revoca, il giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni cagionati dall’intervento della parte civile, con la conseguenza che le altre parti private non possono ottenere la rifusione in sede penale, restando ferma l’azione davanti al giudice civile. Non è configurabile alcuna soccombenza, neppure virtuale, e non trova applicazione la condanna alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un procedimento per il reato di cui all’art. 473 cod. pen., relativo alla presunta contraffazione del marchio tridimensionale di una nota bottiglia di prosecco. Il Tribunale aveva ritenuto insussistente il fatto, negando la tutela risarcitoria alle parti civili. La Corte di appello di Milano aveva confermato la decisione.
Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso le sole parti civili, uniche appellanti, deducendo tre motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, il difensore delle ricorrenti ha depositato memoria, sottoscritta dagli assistiti con firma autenticata e corredata da procura speciale, con cui le parti civili hanno dichiarato di revocare la costituzione, rappresentando di non nutrire più interesse al procedimento. La questione centrale diviene così di natura processuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in premessa un profilo procedimentale. La revoca, da parte di uno dei difensori, dell’istanza di trattazione orale è priva di effetti ai sensi dell’art. 611, comma 1 ter, cod. proc. pen. Il processo segue pertanto la modalità orale. Quanto alla mancata nomina di un difensore di ufficio, richiesta dai legali di un imputato, la Corte osserva che nel giudizio di cassazione la presenza del difensore è facoltativa, richiamando sul punto propri precedenti.
Nel merito, la Corte ricostruisce la portata dell’art. 82 cod. proc. pen., che consente la revoca in ogni stato e grado del procedimento. La costante giurisprudenza di legittimità ritiene che la revoca determini l’estinzione del rapporto civile e impedisca al giudice penale di mantenere ferme le statuizioni civili relative a un rapporto processuale ormai estinto.
La peculiarità del caso risiede nel fatto che il procedimento penale si è già concluso con sentenza definitiva, non essendo stata impugnata dalla pubblica accusa la declaratoria di assoluzione. Gli appelli e i ricorsi delle parti civili avevano determinato il permanere della sola azione civile. La Corte richiama il principio per cui l’estinzione dell’azione civile non consente di decidere diversamente dalla declaratoria di inammissibilità, poiché la revoca ha fatto venir meno, per causa sopravvenuta, la pendenza stessa del procedimento.
Sul regime delle spese, la Corte esclude anzitutto la rifusione a favore delle altre parti private. Il comma 3 dell’art. 82 cod. proc. pen. stabilisce che, avvenuta la revoca, il giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni cagionati dall’intervento della parte civile, potendo l’azione essere proposta davanti al giudice civile. In secondo luogo, i difensori degli originari imputati non hanno partecipato all’udienza pubblica, realizzandosi un’ipotesi analoga a quella decisa dalle Sezioni Unite n. 27727 del 2023.
Infine, quanto alle spese ex art. 616 cod. proc. pen., la Corte rileva che la declaratoria di inammissibilità deriva dalla revoca della costituzione, sicché non è configurabile una situazione di soccombenza, neppure virtuale. Le ricorrenti rimangono pertanto indenni dalla condanna e non può applicarsi la sanzione dell’ammenda, non essendo formulabile un addebito di colpa. I ricorsi sono dichiarati inammissibili.
Nota della Redazione
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