Sospensione condizionale e prognosi negativa: censure inammissibili in Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 25180 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione condizionale della pena, il ricorso per cassazione che censuri il diniego del beneficio limitandosi a contestare il calcolo del cumulo e la mancata concessione in occasione di una precedente condanna è inammissibile, ove non confuti l’autonoma e ulteriore ragione di diniego costituita dall’insussistenza di una positiva prognosi sulla futura condotta del condannato. L’art. 164 cod. pen. non impone la concessione del beneficio per il solo fatto che esso non sia stato riconosciuto con la precedente condanna. Il giudice di merito che fondi il diniego delle attenuanti generiche su elementi concreti, quali l’entità del fatto e i precedenti dell’imputato, esprime una motivazione congrua, non sindacabile nel merito in sede di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Roma, in sede di rinvio, ha confermato l’affermazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio. Il giudizio di rinvio era stato disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 23 novembre 2023.
Con tre motivi si deducono la violazione dell’art. 627, comma terzo, cod. proc. pen., il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e l’omessa applicazione delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui si assume che il cumulo delle pene sarebbe stato calcolato in modo erroneo, dovendosi considerare la sola pena irrogata nel giudizio di appello, non essendo stata concessa la sospensione condizionale per la prima condanna.
Il motivo è inammissibile. La Corte rileva che, a prescindere dall’erronea deduzione sulla non calcolabilità della pena precedente non sospesa — questione già chiarita dal principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento con rinvio — il ricorrente non confuta l’ulteriore autonomo motivo di diniego, costituito dall’insussistenza di una positiva prognosi a suo favore.
Il secondo motivo, che invoca l’art. 164 cod. pen. per sostenere la necessaria concessione del beneficio a chi non ne abbia usufruito in occasione della precedente condanna, è parimenti inammissibile: reitera le censure non fondate del primo motivo, non trova alcun supporto nella norma invocata e si risolve in una rivalutazione del merito del giudizio di prognosi, che il giudice ha coerentemente motivato anche alla luce del precedente proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. oltre che della precedente condanna.
Quanto al terzo motivo, concernente il diniego delle attenuanti generiche, la Corte ritiene la motivazione congrua, fondandosi sull’entità del fatto e sulla personalità dell’imputato, con specifico riferimento all’occultamento di cocaina in un pubblico esercizio.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 164 c.p. – Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena
- Art. 627 c.p.p. – Giudizio di rinvio dopo annullamento