Continuazione in executio: obbligo di motivare l’entità dei singoli aumenti di pena (Cass. pen. Sez. I n. 41732 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 81, secondo comma, cod. pen., il giudice dell’esecuzione è titolare di un potere discrezionale che esercita secondo i parametri degli artt. 132 e 133 cod. pen. Egli non è tenuto soltanto a individuare il reato più grave e la pena base, ma deve motivare anche l’entità dei singoli aumenti per i reati satellite, con un impegno argomentativo correlato alla consistenza degli aumenti stessi. La motivazione deve consentire il controllo del percorso logico-giuridico seguito e verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, il limite legale del triplo della pena base e l’assenza di un cumulo materiale dissimulato. Il mero richiamo all’art. 133 cod. pen., in contrasto con i fattori positivi emersi, non soddisfa tale onere.
Il Fatto
Il condannato presentava istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere l’applicazione della continuazione tra i reati giudicati con tre sentenze definitive: due relative a detenzione e porto di armi clandestine, ricettazione e riciclaggio, commessi tra maggio e agosto 2017, e una terza in materia di stupefacenti.
La Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva parzialmente la richiesta, riconoscendo la continuazione solo per i primi due titoli e rideterminando la pena complessiva in anni cinque e mesi otto di reclusione ed euro 2600 di multa. Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi: l’insufficiente motivazione sul diniego di continuazione con i reati in materia di stupefacenti e l’erronea determinazione della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara infondato il primo motivo. Pur a fronte di una motivazione stringata, il giudice dell’esecuzione ha correttamente rilevato la disomogeneità dei titoli di reato — armi per le prime due sentenze, stupefacenti per la terza. Il riconoscimento del vincolo della continuazione richiede, anche in sede esecutiva, un’approfondita verifica di concreti indicatori: l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le causali, le modalità della condotta e la programmazione dei reati successivi.
Non basta valorizzare uno solo di tali indici se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea. Sul condannato grava l’onere di allegare elementi specifici e concreti, non essendo sufficiente il riferimento alla contiguità cronologica o all’identità dei titoli di reato. Nel caso di specie la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa con motivazione non manifestamente illogica, valorizzando anche l’insufficiente deduzione di una volizione unitaria.
Il secondo motivo è invece fondato. Il giudice dell’esecuzione, partendo dalla pena base di anni due di reclusione ed euro 400 di multa, applicava per i reati satellite della seconda sentenza un aumento di anni due e mesi sei, e per quelli della prima sentenza un aumento di anni quattro ed euro 2.700, pervenendo a una pena poi ridotta per il rito. L’entità di tali aumenti è giustificata in modo contraddittorio: senza altro argomentare se non il mero richiamo all’art. 133 cod. pen., si dà atto che nel processo sub n. 1 sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, fattore che dovrebbe condurre a un trattamento meno rigoroso.
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui il giudice dell’esecuzione deve motivare non solo l’individuazione della pena base, ma anche l’entità dei singoli aumenti ex art. 81, secondo comma, cod. pen., poiché il semplice rispetto del limite del triplo della pena base non è sufficiente. Il grado di impegno motivazionale è correlato all’entità degli aumenti e deve rendere verificabile il rispetto del rapporto di proporzione e l’assenza di un cumulo materiale surrettizio. Da qui l’annullamento con rinvio alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rigetto nel resto.
Nota della Redazione
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