Reclamo in sorveglianza, inammissibilità de plano del Presidente è nulla (Cass. pen. Sez. I n. 26201 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Presidente del Tribunale di sorveglianza non può dichiarare con decreto de plano l’inammissibilità del reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza. Il potere di statuizione de plano previsto dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. è circoscritto alle ipotesi di richiesta manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge o di mera riproposizione di istanza già rigettata, e non è esportabile al giudizio di impugnazione. In quest’ultimo l’inammissibilità, per le tassative ragioni dell’art. 591, comma 1, cod. proc. pen., è dichiarata con ordinanza dal giudice dell’impugnazione e, se organo collegiale, dal Collegio. L’adozione del provvedimento de plano fuori dei casi consentiti, con omissione dell’udienza in camera di consiglio e degli avvisi, integra nullità di ordine generale e assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato istanza di ammissione alla detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 1 legge n. 199 del 2010. Il Magistrato di sorveglianza l’aveva dichiarata inammissibile e il reclamo proposto avverso tale provvedimento era stato a sua volta dichiarato inammissibile dal Presidente del Tribunale di sorveglianza con decreto emesso de plano. Il giudice aveva fondato la decisione sul rilievo che non erano ancora decorsi tre anni dalla revoca dell’affidamento in prova ex art. 94 d.P.R. n. 309/1990, ai sensi dell’art. 58-quater ord. pen.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, denunciando l’erronea applicazione dell’art. 58-quater ord. pen. in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 187 del 2019, la violazione degli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., il vizio di motivazione sui presupposti dell’art. 1 legge n. 199 del 2010 e la violazione dell’art. 27, comma 3, Cost.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso fondato, ma per ragioni diverse da quelle prospettate. Il nucleo della decisione non attiene al merito dei presupposti della misura, bensì alla forma del provvedimento impugnato.
Il Collegio rileva che il Presidente del Tribunale di sorveglianza non poteva pronunciare decreto de plano ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. Tale forma di statuizione è prevista esclusivamente per le ipotesi in cui la richiesta appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge o costituisca mera riproposizione di altra già rigettata. Il potere non è dunque esportabile nel giudizio di impugnazione, al cui genere appartiene il reclamo al Tribunale di sorveglianza.
Per il giudizio di impugnazione vige invece il principio per cui l’inammissibilità, per le tassative ragioni dell’art. 591, comma 1, cod. proc. pen., è dichiarata con ordinanza dal giudice dell’impugnazione e, quando questo sia organo collegiale, dal Collegio. La Corte richiama sul punto Sez. I n. 24433 del 29.04.2015 e Sez. I n. 53017 del 02.12.2014.
Ne consegue la nullità del provvedimento impugnato, emesso de plano fuori dei casi consentiti e senza l’osservanza delle forme prescritte dall’art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 678, comma 1, cod. proc. pen. La Corte sottolinea che tale nullità non era stata eccepita dal ricorrente, ma è rilevabile d’ufficio.
È costante, nella giurisprudenza di legittimità, l’affermazione secondo cui l’omessa fissazione dell’udienza in camera di consiglio e l’adozione di un non consentito provvedimento de plano determinano una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile in ogni stato e grado ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. La procedura adottata comporta l’omesso avviso all’interessato, equiparabile all’omessa citazione dell’imputato, e l’assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. Sul punto la Corte richiama Sez. I n. 9818 del 14.02.2014, Sez. I n. 29505 del 11.06.2013 e Sez. III n. 11421 del 29.01.2013.
La Corte dispone quindi l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Lecce perché decida sul reclamo.
Nota della Redazione
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