Ricorso straordinario inammissibile se denuncia errore di diritto (Cass. pen. Sez. I n. 41726 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 625-bis cod. proc. pen. è ammesso solo per errore materiale o errore di fatto, che consistono, rispettivamente, nella mancata corrispondenza tra volontà e sua estrinsecazione grafica, e in una svista incidente sugli atti interni al giudizio di legittimità. Restano estranei all’area del rimedio gli errori di diritto e le violazioni di norme processuali, anche se denunciati come nullità assolute. La denuncia in sede straordinaria di una nullità assoluta non dedotta in appello né con ricorso per cassazione non integra un errore di fatto, ma un errore di diritto, e resta fuori dal perimetro dell’art. 625-bis cod. proc. pen. L’inammissibilità dell’appello e del ricorso ordinario preclude la formazione di un valido rapporto di impugnazione e impedisce alla Corte di rilevare d’ufficio le nullità ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Il Fatto
La Quinta Sezione della Corte di cassazione, con sentenza resa il 25.2.2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal ricorrente avverso la declaratoria di inammissibilità dell’atto di appello, pronunciata dalla Corte d’Appello di Palermo l’11.7.2024. L’appello era stato dichiarato inammissibile per mancato deposito della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notifica del decreto di citazione in appello, in violazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Avverso quella sentenza il difensore ha proposto ricorso straordinario, deducendo la mancata rilevazione della nullità assoluta della sentenza per violazione delle norme sulla competenza per materia. La modifica dell’art. 166 d.lgs. n. 58 del 1998 a opera dell’art. 5 d.lgs. n. 129 del 2017, con aumento della pena, avrebbe imposto la richiesta di rinvio a giudizio invece della citazione diretta e la trattazione davanti a un giudice onorario, in asserita violazione della sua competenza. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da un rilievo assorbente: la questione prospettata non attiene a un errore di fatto, ma a un presunto errore di diritto o a una violazione di norme processuali, materia estranea al rimedio straordinario. Il ricorso è pertanto manifestamente infondato.
Il Collegio ricostruisce anzitutto il dato processuale. Né con l’atto di appello né con il ricorso ordinario per cassazione erano state eccepite la nullità della citazione diretta e quella della sentenza del giudice onorario, pur essendosi entrambe verificate, secondo la prospettazione difensiva, nel giudizio di primo grado. L’inammissibilità dell’appello, prima, e del ricorso, poi, ha impedito il formarsi di un valido rapporto di impugnazione.
Tale preclusione ha escluso la possibilità per la Quinta Sezione di rilevare d’ufficio, ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., le pretese nullità assolute non dedotte nei gradi precedenti, secondo il principio di Sez. 3, n. 43917 del 14.10.2021. Se le nullità non erano deducibili nel giudizio ordinario, a maggior ragione non possono costituire oggetto del giudizio straordinario.
La Corte delinea poi i confini dell’errore di fatto: una svista o un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Restano fuori gli errori di diritto conseguenti a inesatta ricostruzione delle norme sostanziali e processuali, secondo Sez. 5, n. 29240 dell’1.6.2018, e gli errori di valutazione dovuti a non corretta interpretazione degli atti processuali, secondo Sez. 4, n. 3367 del 4.10.2016. Vale il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte.
Le Sezioni Unite, con n. 18651 del 26.3.2015, hanno chiarito che, quando la causa dell’errore non è identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione ha contenuto valutativo, si configura un errore di giudizio, escluso dall’art. 625-bis cod. proc. pen. Le censure del ricorrente lamentano non un’erronea interpretazione degli atti, ma una violazione della legge processuale penale: perciò il ricorso è inammissibile, proposto per motivi diversi da quelli consentiti, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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