Ricorso straordinario per errore di fatto: errore di diritto inammissibile (Cass. pen. Sez. VI n. 41730 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., è esperibile solo quando la Corte di cassazione sia incorsa in un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio, idoneo a influire sulla formazione della volontà decisoria. Restano estranei all’istituto gli errori di diritto, ossia l’inesatta interpretazione di norme sostanziali o processuali, l’attribuzione alle stesse di una portata erronea o l’ignoranza di indirizzi giurisprudenziali. Se la decisione ha contenuto valutativo, la deduzione configura un errore di giudizio, non di fatto, e il rimedio è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso straordinario avverso l’ordinanza con cui la Sezione II della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile, per deposito tardivo, il suo precedente ricorso. Quest’ultimo era diretto contro la sentenza della corte di appello che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado per reati contro il patrimonio e la fede pubblica.
La doglianza si fonda sull’errore di fatto: la Cassazione avrebbe omesso di considerare il prolungamento di quindici giorni del termine di impugnazione, non applicando l’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. al giudizio di appello trattato con rito camerale non partecipato, in assenza di istanza di partecipazione. Il ricorrente rileva che la dichiarazione di assenza era intervenuta in primo grado, prima della riforma Cartabia, e che perciò non andava applicata la nuova disciplina sul giudizio in assenza. Chiede quindi l’annullamento dell’ordinanza e l’esame dei motivi di ricorso.
La Motivazione della Corte
La Sezione VI dichiara il ricorso inammissibile perché proposto per motivi di merito, che investono la valutazione di una questione giuridica, e non per un errore materiale o di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen.. Il rimedio ha natura di mezzo straordinario e il suo perimetro è segnato dalla nozione di errore di fatto.
Richiamando le Sezioni Unite n. 16103 del 27.3.2002, la Corte precisa che tale errore consiste in una svista o in un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio, connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, così da condurre a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Quando invece la causa dell’errore non è identificabile in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione ha comunque contenuto valutativo, si versa in un errore di giudizio.
Ne deriva che restano estranei all’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, la supposta esistenza delle norme o l’attribuzione alle stesse di una inesatta portata, anche se dovuti a ignoranza di indirizzi consolidati.
La Corte osserva poi che la questione giuridica dedotta ha dato luogo a due orientamenti opposti. Un primo indirizzo, seguito dall’ordinanza impugnata (Sez. VI n. 49315 del 24.10.2023), esclude che l’imputato appellante, nel rito camerale non partecipato e senza istanza di partecipazione, possa considerarsi giudicato in assenza, con conseguente inapplicabilità dell’aumento di quindici giorni. Il secondo indirizzo (Sez. V n. 17239 del 14.03.2025) distingue invece a seconda che la procedura cartolare si sia svolta sotto la vigenza della normativa sull’assenza antecedente alla riforma, riconoscendo in tal caso il prolungamento del termine.
Poiché l’adesione al secondo orientamento è condizione dell’accoglimento, il ricorso deduce un errore di diritto, non rettificabile con il rimedio straordinario. All’inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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