Furto di energia elettrica aggravato dalla destinazione a pubblico servizio (Cass. pen. Sez. II n. 41814 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di furto aggravato, la circostanza di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen. concernente la destinazione della cosa sottratta a pubblico servizio ha natura valutativa. Essa deve ritenersi adeguatamente contestata anche quando non sia evocata formalmente, purché il capo di imputazione la descriva con perifrasi o espressioni che la riguardino puntualmente e consentano all’imputato di esercitare il diritto di difesa. Ne consegue che l’allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore integra l’aggravante, perché quella rete garantisce l’erogazione di un servizio destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone. Il reato è pertanto procedibile d’ufficio, risultando irrilevante l’eventuale carenza motivazionale con cui il giudice di merito abbia collegato la procedibilità alla sola esposizione del bene alla pubblica fede.
Il Fatto
La ricorrente era stata condannata, all’esito di giudizio abbreviato, per invasione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica e per furto continuato e aggravato di energia elettrica. La Corte di appello aveva confermato la sentenza di primo grado. La difesa ha impugnato per Cassazione sostenendo, quanto al furto, l’insussistenza dell’aggravante della destinazione a pubblico servizio e il difetto di querela, e, quanto al trattamento sanzionatorio, la mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che il ricorso non contiene alcuna contestazione specifica sul reato di invasione, con la conseguenza che l’affermazione di responsabilità su quel capo è divenuta irrevocabile.
Il primo motivo è dichiarato infondato. Non è corretto sostenere che l’aggravante della destinazione a pubblico servizio non fosse contestata: dal capo B della rubrica emergono sia l’aggravante dell’esposizione del bene alla pubblica fede, sia quella della destinazione a pubblico servizio. Già il Tribunale aveva rilevato che l’allaccio di cavi direttamente alla rete di distribuzione, con contatore collocato nell’abitazione abusivamente occupata, integrava entrambi i profili.
La Corte richiama il principio per cui l’aggravante ha natura valutativa e può ritenersi contestata anche mediante perifrasi che la riguardino puntualmente, idonee a consentire la difesa (Sez. V n. 37142 del 2024). Nella specie decisiva è la circostanza che l’allaccio è avvenuto sulla rete di fornitura destinata a pubblico servizio, e non mediante manomissione del contatore interno all’abitazione.
Viene poi valorizzato l’ulteriore arresto secondo cui l’aggravante è adeguatamente contestata quando la condotta consista nell’allaccio diretto alla rete dell’ente gestore, che garantisce un servizio destinato a un numero indeterminato di utenti (Sez. V n. 35873 del 2024). Da ciò la procedibilità d’ufficio del reato e l’irrilevanza del vizio motivazionale dedotto.
Il secondo motivo è giudicato manifestamente infondato. La Corte territoriale ha indicato una serie di elementi — assenza di credito fiduciario e molteplici precedenti specifici — per negare la sostituzione della pena detentiva. La motivazione è congrua e non illogica, e si allinea al principio per cui il giudice può respingere la richiesta anche sulla base dei soli precedenti penali, purché ne emergano elementi indiscutibilmente negativi sulla prognosi di rieducazione e sul rischio di recidiva (Sez. V n. 24093 del 2025). Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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