Estorsione consumata e modifica della qualificazione nel giudizio abbreviato (Cass. pen. Sez. II n. 21924 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio abbreviato l’art. 441 cod. proc. pen. pone limiti esclusivamente al pubblico ministero nella modifica dell’imputazione e non incide sull’autonomo potere-dovere del giudice di dare al fatto una diversa definizione giuridica. È quindi legittima la riqualificazione del fatto da estorsione tentata a estorsione consumata quando restano immutati il nucleo del fatto contestato e il materiale probatorio, senza alcuna immutatio facti. Il delitto di estorsione è consumato quando la lesione dell’interesse protetto coincide con la compromissione della libertà di autodeterminazione patrimoniale della vittima, dalla quale deriva l’ingiusto profitto con altrui danno, non essendo necessario che tale libertà sia del tutto annullata. Il tentativo è configurabile solo se la violenza o la minaccia non abbiano raggiunto il risultato di costringere la persona offesa al facere ingiunto. In presenza di doppia conforme, la sentenza di appello si salda con quella di primo grado in un unico corpo argomentativo.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, in primo grado con rito abbreviato, per tentata estorsione aggravata, con successiva conferma in appello. La contestazione originaria è stata modificata in fase di discussione del giudizio di primo grado, dalla forma tentata a quella consumata.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 421, 423 e 438 cod. proc. pen., l’illegittimità della modifica dell’imputazione dopo l’ammissione al rito abbreviato, l’insussistenza dell’aggravante delle più persone riunite, l’errata qualificazione del reato e il travisamento della prova, sostenendo che il ricorrente avrebbe agito ignorando i fatti estorsivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per la natura largamente reiterativa dei motivi, già disattesi in appello con argomentazioni corrette. Sul primo profilo richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 5788 del 2019, secondo cui il dettato dell’art. 441 cod. proc. pen. attiene solo ai limiti posti al pubblico ministero e non tocca il potere-dovere del giudice di qualificare diversamente il fatto.
La riqualificazione non comporta lesione del diritto di difesa: il nucleo del fatto contestato e il materiale probatorio restano immutati, con collocazione in un momento anteriore del momento consumativo. Il giudice non ha debordato dalle proprie competenze né ha introdotto una immutatio facti.
Quanto alla qualificazione, la Corte osserva che l’obiettività giuridica della fattispecie di estorsione tutela il patrimonio reprimendo gli atti diretti a coartare la libertà di autodeterminazione nei atti di disposizione patrimoniale. La consumazione coincide con la compromissione di tale libertà, da cui deriva l’ingiusto profitto con altrui danno, non essendo necessario il suo completo annullamento: è sufficiente che la richiesta sia accolta anche per mera convenienza, per evitare un male che agli occhi della vittima appaia più grave. Anche con l’intervento dell’agente provocatore il reato è consumato; il tentativo resta ipotizzabile solo se la violenza o la minaccia non abbiano raggiunto il risultato di costringere al facere ingiunto.
Sul travisamento della prova, la Corte ricorda che esso consiste in un errore percettivo, e non valutativo, tale da disarticolare l’intero ragionamento probatorio. Nel caso di specie i giudici hanno interpretato tutti gli elementi secondo criteri di logica: le doglianze si risolvono in una richiesta di diversa valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità. Manifestamente infondato è infine il motivo sull’aggravante delle più persone riunite. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e alla sanzione di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre al rimborso delle spese della parte civile.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 421 c.p.p. – Discussione
- Art. 423 c.p.p. – Modificazione dell'imputazione
- Art. 438 c.p.p. – Presupposti del giudizio abbreviato
- Art. 441 c.p.p. – Svolgimento del giudizio abbreviato