Restituzione nel termine e nomina difensore fiduciario onere probatorio istante (Cass. pen. Sez. 2 n. 8650 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di restituzione nel termine per impugnare, grava sull’istante l’onere di provare rigorosamente, mediante atto o fatto certo, che la mancata tempestiva conoscenza del procedimento o del provvedimento sia dipesa da cause a lui non imputabili. Tale onere non può ritenersi assolto con la mera allegazione di dichiarazioni provenienti dallo stesso istante. La nomina di un difensore di fiducia, la cui perdurante esistenza non risulti interrotta da comunicazione al giudice, è fatto idoneo a provare l’effettiva conoscenza della pendenza del procedimento. L’atto di nomina del difensore di fiducia deve riferirsi a un procedimento specifico, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. pen., essendo altrimenti inefficace in quanto privo di oggetto e di causa.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, investita di un’istanza di rimessione nel termine per impugnare, dichiarava la propria incompetenza, trasmettendo gli atti alla Corte di cassazione. L’istanza, presentata nell’interesse di una cittadina straniera, aveva ad oggetto una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì nel 2010 e divenuta irrevocabile nel marzo dello stesso anno. L’istante sosteneva di aver avuto conoscenza della condanna solo in occasione del proprio arresto, avvenuto nel 2025 in esecuzione di un mandato di arresto europeo, e di non aver mai ricevuto notizia del procedimento, non avendo potuto esercitare tempestivamente i mezzi di impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ritenuto corretta la trasmissione degli atti da parte della Corte di appello, trattandosi di sentenza inappellabile, soggetta solo a ricorso per legittimità. Nel merito, ha osservato che l’istanza di restituzione nel termine è inammissibile per la sua totale genericità, non avendo l’istante fornito alcuna allegazione circa la causa che avrebbe impedito la conoscenza del procedimento.
Il Collegio ha richiamato il consolidato principio secondo cui l’avvenuta dichiarazione di latitanza dell’imputato, assistito da difensore d’ufficio, non esclude di per sé la mancata incolpevole conoscenza del procedimento. A diversa conclusione, invece, conduce l’accertata nomina di un difensore di fiducia: la perdurante esistenza del rapporto di difesa fiduciaria è considerata prova dell’effettiva conoscenza della pendenza del processo, salvo che risulti una comunicazione al giudice dell’intervenuta interruzione del rapporto tra legale e assistito.
Nel caso di specie, la ricorrente è stata giudicata in stato di latitanza ma assistita da un difensore di fiducia, come emerge dall’intestazione della sentenza di primo grado. La Corte ha inoltre rilevato profili di contraddittorietà nell’istanza: la procura speciale allegata risultava datata antecedentemente all’arresto e del tutto generica, priva dell’indicazione del procedimento di riferimento. Tale nomina, non essendo riferita a un procedimento specifico, è stata giudicata inefficace ai sensi dell’art. 96 cod. proc. pen., in quanto priva di oggetto e di causa.
La Corte ha infine disposto la condanna dell’istante al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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