Sequestro probatorio del telefono e motivazione non apparente del riesame (Cass. pen. Sez. VI n. 32846 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge, nella quale va ricompresa la motivazione mancante o apparente. Non è affetto da tale vizio il provvedimento del tribunale del riesame che confermi il sequestro probatorio di un telefono cellulare, quando la notizia di reato risulti sufficientemente delineata e suscettibile di approfondimenti istruttori. La valutazione sulla natura esplorativa dell’investigazione non è sindacabile nel merito, ma solo nei limiti del controllo sulla congruità dell’apparato argomentativo. Ne deriva che la necessità della misura ablatoria e la sua funzionalità alla verifica dell’ipotesi di accusa possono essere desunte dalla dettagliata denuncia e dagli atti di indagine sollecitati.
Il Fatto
Un soggetto indagato, in concorso con appartenenti alla Polizia di Stato e con un medico legale, per i reati di cui agli artt. 375 e 373 cod. pen., proponeva istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero il 19 marzo 2025. Oggetto del sequestro era un telefono cellulare appartenente a un magistrato, coniuge dell’indagato. Il Tribunale di L’Aquila, in sede di riesame, confermava il decreto con ordinanza del 03/04/2025.
Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge per motivazione apparente. Sosteneva che il telefono, munito di PIN, non fosse accessibile — circostanza accertata da due consulenze — e che l’investigazione avesse natura meramente esplorativa, priva di riscontri probatori.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una precisazione preliminare di ordine processuale. In tema di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è consentito esclusivamente per violazione di legge, categoria nella quale va ricompresa la motivazione mancante o apparente. Il perimetro del sindacato di legittimità risulta, dunque, circoscritto e non si estende al merito della valutazione cautelare.
Applicando tale regola, il provvedimento impugnato è ritenuto esente dal vizio dedotto. Il Tribunale del riesame, uniformandosi ai principi enunciati dalla stessa Sezione (Sez. 6, n. 3187 del 07.01.2015), ha escluso la prospettata natura esplorativa dell’investigazione in presenza di una notizia di reato sufficientemente delineata e suscettibile di approfondimenti istruttori.
La Corte valorizza il contenuto del provvedimento censurato, nel quale si dà atto che la madre del magistrato titolare del telefono aveva sporto una dettagliata denuncia, corredata da consulenza medico legale, con cui venivano evidenziate carenze nelle attività di indagine svolte a ridosso del rinvenimento del cadavere. Nella stessa denuncia era sollecitato il ricorso a ulteriori approfondimenti investigativi e il compimento di specifici atti di indagine, anche sul telefono cellulare della defunta.
Da tali elementi i giudici della cautela hanno tratto la necessità del ricorso alla misura ablatoria e la sua funzionalità alla verifica dell’ipotesi di accusa. La valutazione, conclude la Corte, poggia su solide e per nulla apparenti basi argomentative, con conseguente manifesta infondatezza del ricorso.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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